Art. 12 Pubblicita' della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia 1. I titolari delle seguenti cariche istituzionali di garanzia: a) Presidente e componenti del Collegio di garanzia di cui alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia); b) Difensore civico regionale di cui alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale); c) Presidente e componenti del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni); d) Autorita' garante per la partecipazione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali); e) Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale di cui alla legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale); f) Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 1° marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza), sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), all'art. 4 ed agli articoli 8 e 9, nei termini e con le modalita' previste per i consiglieri regionali. Ad essi si applica quanto previsto dall'art. 10, commi 1 e 3. 2. I dati risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1, sono pubblicati in apposita sezione sul sito istituzionale del Consiglio regionale.