Art. 12 
 
Pubblicita' della situazione patrimoniale e associativa dei  titolari
                di cariche istituzionali di garanzia 
 
  1. I titolari delle seguenti cariche istituzionali di garanzia: 
      a) Presidente e componenti del Collegio di garanzia di cui alla
legge regionale 4 giugno 2008, n. 34  (Costituzione  e  funzionamento
del Collegio di garanzia); 
      b) Difensore civico regionale di cui alla  legge  regionale  27
aprile 2009, n. 19 (Disciplina del Difensore civico regionale); 
      c) Presidente  e  componenti  del  Comitato  regionale  per  le
comunicazioni di cui alla legge  regionale  25  giugno  2002,  n.  22
(Norme e interventi  in  materia  di  informazione  e  comunicazione.
Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni); 
      d) Autorita' garante per la partecipazione di  cui  alla  legge
regionale 27 dicembre 2007,  n.  69  (Norme  sulla  promozione  della
partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali); 
      e) Garante delle persone sottoposte a misure restrittive  della
liberta' personale di cui alla legge regionale 19 novembre  2009,  n.
69 (Norme per l'istituzione del Garante delle  persone  sottoposte  a
misure restrittive della liberta' personale); 
      f) Garante per l'infanzia e l'adolescenza  di  cui  alla  legge
regionale  1°  marzo  2010,  n.  26  (Istituzione  del  Garante   per
l'infanzia e l'adolescenza), 
sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'art.  1,  comma
1, lettere a) e b), all'art. 4 ed agli articoli 8 e 9, nei termini  e
con le modalita' previste per i consiglieri  regionali.  Ad  essi  si
applica quanto previsto dall'art. 10, commi 1 e 3. 
  2. I dati risultanti dalle dichiarazioni di cui al  comma  1,  sono
pubblicati in apposita sezione sul sito istituzionale  del  Consiglio
regionale.