Art. 13 
 
Pubblicita' della situazione patrimoniale e associativa dei  titolari
         di cariche direttive di determinati enti e societa' 
 
  1. I seguenti soggetti: 
      a) amministratori di enti e aziende dipendenti dalla Regione; 
      b) amministratori di nomina o designazione regionale in enti  o
aziende pubbliche; 
      c)  presidenti,  vicepresidenti,  amministratori   delegati   e
direttori generali di societa' al cui capitale la  Regione  partecipi
in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento; 
      d)  presidenti,  vicepresidenti,  amministratori   delegati   e
direttori generali di enti o istituti privati  al  cui  finanziamento
concorra  la  Regione  in  misura   superiore   al   50   per   cento
dell'ammontare  complessivo  delle  spese  di  gestione  esposte   in
bilancio  e  a  condizione  che  queste  superino  la   somma   annua
complessiva di euro 250.00,00, 
sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'art.  1,  comma
1, lettere a) e b), e agli articoli 8 e  9,  nei  termini  e  con  le
modalita' previste per i consiglieri regionali, fermo restando, per i
soggetti di nomina regionale, quanto disposto dall'art. 8,  comma  1,
lettera f), della legge regionale 8 febbraio 2008,  n.  5  (Norme  in
materia  di  nomine  e  designazioni  e  di  rinnovo   degli   organi
amministrativi di competenza della Regione). 
  2. Le dichiarazioni sono presentate  all'organo  regionale  che  ha
effettuato  la  nomina  o  designazione  oppure,  se  la   nomina   o
designazione non e' stata  effettuata  da  un  organo  regionale,  al
Presidente del Consiglio regionale. 
  3. Ai fini di quanto  previsto  dal  presente  articolo  la  Giunta
regionale comunica all'Ufficio di presidenza del Consiglio  regionale
l'elenco degli enti che rientrano nelle fattispecie di cui  al  comma
1, lettere c) e d). 
  4. I dati risultanti dalle dichiarazioni di cui al  comma  1,  sono
pubblicati in apposita sezione  sul  sito  istituzionale  dell'organo
regionale che ha effettuato la nomina o designazione. 
  5. Nel caso di inadempienza di  quanto  previsto  al  comma  1,  il
Presidente del Consiglio  regionale  o  il  Presidente  della  Giunta
regionale,  secondo   le   rispettive   competenze,   diffidano   gli
interessati ad adempiere entro il termine di dieci giorni.  Nel  caso
di persistente inadempienza il presidente competente ne  da'  notizia
nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, salvo il caso di  cui
al comma 6. 
  6. Per i soggetti di nomina  regionale,  l'inadempienza  nonostante
diffida ovvero l'infedelta' delle dichiarazioni in qualsiasi  momento
accertate  in  contraddittorio  con  l'interessato  comportano,   ove
l'incarico non sia cessato, la decadenza della nomina.  La  decadenza
e' dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina, ferma
restando la validita' degli atti nel frattempo compiuti.