Art. 13 Pubblicita' della situazione patrimoniale e associativa dei titolari di cariche direttive di determinati enti e societa' 1. I seguenti soggetti: a) amministratori di enti e aziende dipendenti dalla Regione; b) amministratori di nomina o designazione regionale in enti o aziende pubbliche; c) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di societa' al cui capitale la Regione partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento; d) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di enti o istituti privati al cui finanziamento concorra la Regione in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio e a condizione che queste superino la somma annua complessiva di euro 250.00,00, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), e agli articoli 8 e 9, nei termini e con le modalita' previste per i consiglieri regionali, fermo restando, per i soggetti di nomina regionale, quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). 2. Le dichiarazioni sono presentate all'organo regionale che ha effettuato la nomina o designazione oppure, se la nomina o designazione non e' stata effettuata da un organo regionale, al Presidente del Consiglio regionale. 3. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo la Giunta regionale comunica all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale l'elenco degli enti che rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere c) e d). 4. I dati risultanti dalle dichiarazioni di cui al comma 1, sono pubblicati in apposita sezione sul sito istituzionale dell'organo regionale che ha effettuato la nomina o designazione. 5. Nel caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il Presidente del Consiglio regionale o il Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, diffidano gli interessati ad adempiere entro il termine di dieci giorni. Nel caso di persistente inadempienza il presidente competente ne da' notizia nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, salvo il caso di cui al comma 6. 6. Per i soggetti di nomina regionale, l'inadempienza nonostante diffida ovvero l'infedelta' delle dichiarazioni in qualsiasi momento accertate in contraddittorio con l'interessato comportano, ove l'incarico non sia cessato, la decadenza della nomina. La decadenza e' dichiarata dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina, ferma restando la validita' degli atti nel frattempo compiuti.