Art. 14 
 
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 38/2000 
 
  1. L'art. 2 della legge regionale 21 marzo 2000 n. 38 (Disposizioni
relative  allo  status  di  componente  della  Giunta  regionale)  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 2. - 1. Ai componenti della Giunta regionale si applicano  le
disposizioni   vigenti   concernenti    i    consiglieri    regionali
relativamente  al  collocamento  in  aspettativa  senza  assegni  per
l'espletamento di cariche pubbliche.».