Art. 14 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 38/2000 1. L'art. 2 della legge regionale 21 marzo 2000 n. 38 (Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale) e' sostituito dal seguente: «Art. 2. - 1. Ai componenti della Giunta regionale si applicano le disposizioni vigenti concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in aspettativa senza assegni per l'espletamento di cariche pubbliche.».