Art. 2 Adempimenti di trasparenza patrimoniale degli assessori l. Ciascun assessore, entro tre mesi dalla data della nomina, e' tenuto a trasmettere le dichiarazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), al Presidente della Giunta regionale. 2. L'adempimento di cui al comma 1, non e' dovuto qualora l'assessore vi abbia gia' provveduto nella sua precedente qualita' di consigliere regionale. In tal caso il competente ufficio del Consiglio regionale provvede direttamente alla trasmissione degli atti al Presidente della Giunta regionale.