Art. 2 
 
       Adempimenti di trasparenza patrimoniale degli assessori 
 
  l. Ciascun assessore, entro tre mesi dalla data  della  nomina,  e'
tenuto a trasmettere le dichiarazioni di cui  all'art.  1,  comma  1,
lettere a) e b), al Presidente della Giunta regionale. 
  2.  L'adempimento  di  cui  al  comma  1,  non  e'  dovuto  qualora
l'assessore vi abbia gia' provveduto nella sua precedente qualita' di
consigliere  regionale.  In  tal  caso  il  competente  ufficio   del
Consiglio regionale provvede  direttamente  alla  trasmissione  degli
atti al Presidente della Giunta regionale.