Art. 3 
 
                   Adempimenti in corso di mandato 
 
  1. Ai sensi dell'art. 4, comma terzo, della legge n. 659/1981,  nel
caso di erogazione in corso di mandato di finanziamenti o  contributi
ai consiglieri, per un importo che nell'anno  superi  euro  50.000,00
sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione  di  servizi,
il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono  tenuti  a
redigere  una  dichiarazione  congiunta,  sottoscrivendo   un   unico
documento, depositato presso il Presidente  del  Consiglio  regionale
ovvero  a  questo  indirizzato  con  raccomandata   con   avviso   di
ricevimento. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti
direttamente concessi da istituti di credito o da  aziende  bancarie,
alle condizioni fissate dagli accordi interbancari. 
  2. Al di fuori del campo di applicazione della legge statale di cui
al  comma  1,  in  ogni  caso  gli  eletti  e  gli  assessori  devono
dichiarare, nelle modalita' di cui  allo  stesso  comma  1,  tutti  i
contributi economici ricevuti da privati.