Art. 3 Adempimenti in corso di mandato 1. Ai sensi dell'art. 4, comma terzo, della legge n. 659/1981, nel caso di erogazione in corso di mandato di finanziamenti o contributi ai consiglieri, per un importo che nell'anno superi euro 50.000,00 sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a redigere una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso il Presidente del Consiglio regionale ovvero a questo indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. La disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari. 2. Al di fuori del campo di applicazione della legge statale di cui al comma 1, in ogni caso gli eletti e gli assessori devono dichiarare, nelle modalita' di cui allo stesso comma 1, tutti i contributi economici ricevuti da privati.