Art. 4 
Adempimenti dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale  e
  degli assessori relativi alla trasparenza associativa. 
  1. Entro tre mesi dalla data delle elezioni i consiglieri regionali
ed il Presidente della Giunta regionale presentano al Presidente  del
Consiglio regionale una  dichiarazione,  illustrativa  della  propria
appartenenza ad  associazioni  che  abbiano  finalita'  dichiarate  o
svolgano  di  fatto  attivita'  di  carattere  politico,   culturale,
sociale, assistenziale e di  promozione  economica,  precisandone  la
denominazione. 
  2. Gli assessori che non abbiano gia' precedentemente adempiuto  ai
sensi del comma 1, presentano la dichiarazione  di  cui  allo  stesso
comma 1 al Presidente della Giunta regionale  entro  tre  mesi  dalla
nomina.  In  caso  di  mancata  osservanza  della  disposizione,   il
Presidente della Giunta regionale ne da' comunicazione al  Presidente
del Consiglio regionale. 
  3. Il Presidente del Consiglio  regionale  e  il  Presidente  della
Giunta regionale curano, rispettivamente per i consiglieri e per  gli
assessori, la pubblicazione delle dichiarazioni di cui ai commi  1  e
2, nell'anagrafe pubblica di cui all'art. 5.