Art. 4 Adempimenti dei consiglieri, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori relativi alla trasparenza associativa. 1. Entro tre mesi dalla data delle elezioni i consiglieri regionali ed il Presidente della Giunta regionale presentano al Presidente del Consiglio regionale una dichiarazione, illustrativa della propria appartenenza ad associazioni che abbiano finalita' dichiarate o svolgano di fatto attivita' di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione. 2. Gli assessori che non abbiano gia' precedentemente adempiuto ai sensi del comma 1, presentano la dichiarazione di cui allo stesso comma 1 al Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dalla nomina. In caso di mancata osservanza della disposizione, il Presidente della Giunta regionale ne da' comunicazione al Presidente del Consiglio regionale. 3. Il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale curano, rispettivamente per i consiglieri e per gli assessori, la pubblicazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, nell'anagrafe pubblica di cui all'art. 5.