Art. 5 
 
    Anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali 
 
  1.  E'  istituita  l'anagrafe  pubblica  dei  consiglieri  e  degli
assessori regionali, di seguito denominata «anagrafe pubblica». 
  2. Il Consiglio regionale per i consiglieri e la  Giunta  regionale
per  gli  assessori,  curano  la  tenuta  delle  rispettive   sezioni
dell'anagrafe pubblica, ne assicurano la pubblicazione telematica sui
rispettivi siti istituzionali ed assicurano che i dati siano espressi
in modo organico e chiaro e siano facilmente accessibili da parte dei
cittadini. 
  3. I competenti uffici  del  Consiglio  regionale  e  della  Giunta
regionale coordinano tra loro le modalita'  di  rilevazione,  tenuta,
aggiornamento e pubblicazione delle dichiarazioni obbligatorie e  dei
dati dell'anagrafe pubblica. 
  4. I singoli consiglieri ed  assessori  possono  adottare  forme  e
contenuti di trasparenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti  dalla
presente legge. Gli  uffici  forniscono  a  tal  fine  il  necessario
supporto tecnico.