Art. 5 Anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali 1. E' istituita l'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali, di seguito denominata «anagrafe pubblica». 2. Il Consiglio regionale per i consiglieri e la Giunta regionale per gli assessori, curano la tenuta delle rispettive sezioni dell'anagrafe pubblica, ne assicurano la pubblicazione telematica sui rispettivi siti istituzionali ed assicurano che i dati siano espressi in modo organico e chiaro e siano facilmente accessibili da parte dei cittadini. 3. I competenti uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale coordinano tra loro le modalita' di rilevazione, tenuta, aggiornamento e pubblicazione delle dichiarazioni obbligatorie e dei dati dell'anagrafe pubblica. 4. I singoli consiglieri ed assessori possono adottare forme e contenuti di trasparenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla presente legge. Gli uffici forniscono a tal fine il necessario supporto tecnico.