Art. 8 
 
                     Aggiornamenti e variazioni 
 
  1. Ogni anno, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione
delle dichiarazioni relative all'imposta sui  redditi  delle  persone
fisiche, i consiglieri, il Presidente della Giunta  regionale  e  gli
assessori,  sono  tenuti  a  dichiarare  le  variazioni  patrimoniali
intervenute rispetto all'anno precedente, nonche' a depositare  copia
della dichiarazione dei redditi. Si applica l'art. 1, comma 3. 
  2. I consiglieri,  il  Presidente  della  Giunta  regionale  e  gli
assessori comunicano almeno annualmente, entro lo stesso termine  del
comma 1, ai rispettivi uffici competenti  alla  tenuta  dell'anagrafe
pubblica, tutte le variazioni dei dati di detta anagrafe  intervenute
rispetto all'anno precedente. 
  3. L'anagrafe pubblica e' aggiornata a cura dei  competenti  uffici
del Consiglio regionale  e  della  Giunta  regionale  ogni  qualvolta
pervengano nuovi dati e sulla base delle dichiarazioni dei commi 1  e
2.