Art. 9 
 
         Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica 
 
  1. Entro tre  mesi  successivi  alla  cessazione  dalla  carica,  i
consiglieri regionali, il Presidente della  Giunta  regionale  e  gli
assessori, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente  le
variazioni della situazione patrimoniale  intervenute  dopo  l'ultima
attestazione; sono tenuti  altresi'  a  depositare  una  copia  della
dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi sulle  persone
fisiche entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine  per
la presentazione della dichiarazione stessa.  Si  applica  l'art.  1,
comma 3. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano nel caso  di
rielezione consecutiva del consigliere cessato dalla  carica  per  il
rinnovo  del  Consiglio   regionale   e   nel   caso   di   assessore
consecutivamente rinominato nella stessa carica dopo la cessazione di
un precedente mandato.