Art. 9 Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica 1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione; sono tenuti altresi' a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all'imposta sui redditi sulle persone fisiche entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa. Si applica l'art. 1, comma 3. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano nel caso di rielezione consecutiva del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio regionale e nel caso di assessore consecutivamente rinominato nella stessa carica dopo la cessazione di un precedente mandato.