Art. 2 
 
                  Piano straordinario di interventi 
 
  1. Il Presidente della Giunta regionale approva, anche per stralci,
il piano straordinario di interventi di cui  all'articolo  1,  tenuto
conto dell'individuazione dei territori colpiti,  effettuata  con  la
dichiarazione di stato di emergenza regionale di cui all'articolo Il,
comma 2, lettera a), della legge regionale 29 dicembre  2003,  n.  67
(Ordinamento  del  sistema  regionale  della  protezione   civile   e
disciplina della relativa attivita'). 
  2. Il piano straordinario puo' prevedere anche  interventi  avviati
dagli enti competenti nell'immediatezza dell'evento. 
  3. Il Presidente della Giunta regionale detta, con proprio atto, le
disposizioni per l'attuazione del piano straordinario, ferma restando
l'applicazione: 
    a) delle procedure di  monitoraggio  e  controllo  e  dei  poteri
sostitutivi previsti nella legge  regionale  I  agosto  2011,  n.  35
(Misure di accelerazione per la realizzazione delle  opere  pubbliche
di interesse strategico regionale e per  la  realizzazione  di  opere
private. Modifiche alla legge  regionale  3  settembre  1996,  n.  76
«Disciplina degli accordi di programma»); 
    b) del potere di ordinanza di  cui  all'articolo  27  della  l.r.
67/2003. 
  4. Nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 3, il  Presidente
della Giunta  regionale  puo'  definire  anche  specifiche  forme  di
verifica da parte delle strutture regionali  sulla  esecuzione  degli
interventi del piano straordinario da parte degli enti competenti. 
  5. L'approvazione del piano straordinario e' comunicata alla Giunta
regionale e al Consiglio regionale.