(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
      Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 4 del 23 gennaio 2013) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12  dicembre  1991,
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato  dai
nitrati provenienti da fonti agricole, e in particolare l'articolo  5
il quale prevede che, con riferimento alle zone designate vulnerabili
da nitrati di origine  agricola,  siano  fissati  appositi  programmi
d'azione per ridurre l'inquinamento accertato e  prevenire  qualsiasi
ulteriore  inquinamento  causato  direttamente  o  indirettamente  da
nitrati di origine agricola; 
  Vista la direttiva 86/278/CEE del Consiglio  del  12  giugno  1986,
concernente la protezione dell'ambiente, in  particolare  del  suolo,
nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura; 
  Vista  la  direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 27  giugno  2001,  concernente  la  valutazione  degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale) che demanda  alle  regioni  all'articolo  112  la
disciplina dell'attivita' di utilizzazione agronomica degli effluenti
di allevamento e delle acque reflue da emanarsi sulla base di criteri
e norme tecniche adottati con decreto ministeriale; 
  Visto il decreto ministeriale 7  aprile  2006  recante  "Criteri  e
norme    tecniche    generali    per    la    disciplina    regionale
dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di  cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152"; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  99  (Attuazione
della direttiva 86/278/CEE concernente la  protezione  dell'ambiente,
in  particolare  del  suolo,   nell'utilizzazione   dei   fanghi   di
depurazione in agricoltura) e in particolare  l'articolo  6  comma  1
punti 2) e 3) secondo cui le regioni stabiliscono ulteriori limiti  e
condizioni di utilizzazione in agricoltura  per  i  diversi  tipi  di
fanghi   nonche'   stabiliscono   le   distanze   di   rispetto   per
l'applicazione degli stessi; 
  Vista, altresi' la parte seconda del decreto  legislativo  152/2006
che disciplina, in  particolare,  le  procedure  per  la  valutazione
ambientale strategica (VAS) in attuazione della direttiva 2001/42/CE; 
  Visto l'articolo 19 della legge regionale 25  agosto  2006,  n.  17
(Interventi in materia di risorse  agricole,  naturali,  forestali  e
montagna e  in  materia  di  ambiente,  pianificazione  territoriale,
caccia  e  pesca)  che  prevede  l'adozione  dei  Programmi  d'azione
obbligatori  per   la   tutela   e   il   risanamento   delle   acque
dall'inquinamento da nitrati di origine  agricola  da  definirsi  con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione,  previa
deliberazione della  Giunta  regionale,  su  proposta  presentata  di
concerto dall'Assessore regionale competente in  materia  di  risorse
agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale  competente
in materia di ambiente; 
  Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme  urgenti  in
materia di ambiente,  territorio,  edilizia,  urbanistica,  attivita'
venatoria,   attivita'    venatoria,    ricostruzione,    adeguamento
antisismico,  trasporti,  demanio  marittimo   e   turismo)   ed   in
particolare  l'articolo  20  che  prevede  l'adozione   di   apposito
regolamento  per  la  disciplina  dell'attivita'   di   utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento e  delle  acque  reflue  da
emanarsi  con  decreto   del   Presidente   della   Regione,   previa
deliberazione della  Giunta  regionale,  su  proposta  presentata  di
concerto dall'Assessore regionale competente in  materia  di  risorse
agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale  competente
in materia di ambiente; 
  Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria
2010)  ed  in  particolare  l'articolo  3  comma   28   che   prevede
l'attuazione delle disposizioni di cui  all'articolo  6,  comma  1  ,
numeri 1), 2) e 3), del citato decreto legislativo 27  gennaio  1992,
n. 99 con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente
della  Regione,  previa  deliberazione  della  Giunta  regionale,  su
proposta congiunta dell'Assessore regionale competente in materia  di
risorse rurali e dell'Assessore regionale competente  in  materia  di
ambiente; 
  Richiamata la sentenza della Corte di Giustizia CE, Sezione IV,  17
giugno 2010, Cause riunite C-105/09 - C-110/09 secondo  la  quale  un
Programma d'azione adottato ai sensi  dell'articolo  5,  paragrafo  1
della direttiva 91/676/CE  e'  in  linea  di  principio  un  piano  o
programma ai sensi dell'articolo  3,  paragrafo  2,  lett.  a)  della
direttiva 2001/42/CE e pertanto va sottoposto a VAS; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 20  gennaio
2011 con la quale: 
    a)  e'  stato  dato  avvio  al  procedimento  di  formazione  del
regolamento  per  la  disciplina  dell'utilizzazione  agronomica  dei
fertilizzanti azotati nelle zone ordinarie e nelle  zone  vulnerabili
da  nitrati  (programma  d'azione)  contestualmente  al  processo  di
valutazione ambientale  strategica  ai  sensi  dell'articolo  11  del
decreto legislativo 152/2006; 
    b) sono state  individuate  l'autorita'  competente,  l'autorita'
procedente e l'autorita' proponente; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1464 del 28 luglio
2011 con cui sono stati approvati la proposta di regolamento  per  la
disciplina dell'utilizzazione agronomica  dei  fertilizzanti  azotati
nelle zone ordinarie e nelle zone vulnerabili da  nitrati  (programma
d'azione), il relativo rapporto ambientale e la sintesi  non  tecnica
del rapporto ambientale; 
  Vista, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n.  58  del
23 gennaio 2012  con  cui  viene  espresso  il  parere  motivato  sul
"Regolamento per la disciplina agronomica dei  fertilizzanti  azotati
nelle zone ordinarie e programma d'azione nelle zone  vulnerabili  da
nitrati", ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006; 
  Preso atto che nel parere di cui alla  deliberazione  della  Giunta
regionale 58/2012 sono state date alcune indicazioni da inserire  nel
Regolamento; 
  Preso, altresi', atto che nelle more dell'adozione  definitiva  del
regolamento per la disciplina agronomica  dei  fertilizzanti  azotati
nelle zone ordinarie e il programma d'azione nelle  zone  vulnerabili
da nitrati, il legislatore regionale all'articolo 2, comma 34,  della
legge regionale 18/2011 ha approvato alcune modifiche all'articolo 20
della legge regionale 16/2008,  che  richiedono  un  adeguamento  del
Regolamento medesimo; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  emanare  il   "Regolamento   recante   la
disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati  e
del  programma  d'azione  nelle  zone  vulnerabili  da  nitrati,   in
attuazione  dell'articolo   20   della   legge   regionale   16/2008,
dell'articolo  3,  comma  28  della   legge   regionale   24/2009   e
dell'articolo  19  della  legge  regionale   17/2006",   cosi'   come
revisionato ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del decreto legislativo
152/2006 e tenuto  conto  delle  modifiche  normative  apportate  dal
legislatore regionale; 
  Visto  il  regolamento   di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli Enti  regionali  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto 2004, n. 0277/Pres.; 
  Visto l'articolo 42 dello Statuto  della  Regione  Autonoma  Friuli
Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre  2012,
n. 2366; 
 
                              Decreta: 
 
  1.   E'   emanato   il   "Regolamento   recante    la    disciplina
dell'utilizzazione  agronomica  dei  fertilizzanti  azotati   e   del
programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati,  in  attuazione
dell'articolo 20 della  legge  regionale  16/2008,  dell'articolo  3,
comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge
regionale 17/2006" nel testo allegato al presente  provvedimento  del
quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  3. Il presente decreto sara' pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
  4. Il presente decreto  sara'  trasmesso  a  cura  della  Direzione
centrale risorse rurali,  agroalimentari  e  forestali  al  Ministero
dell'Ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  per  la
successiva notifica alla Commissione europea. 
 
                                TONDO