(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 4 del 23 gennaio 2013) IL PRESIDENTE Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e in particolare l'articolo 5 il quale prevede che, con riferimento alle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, siano fissati appositi programmi d'azione per ridurre l'inquinamento accertato e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento causato direttamente o indirettamente da nitrati di origine agricola; Vista la direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura; Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che demanda alle regioni all'articolo 112 la disciplina dell'attivita' di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi sulla base di criteri e norme tecniche adottati con decreto ministeriale; Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152"; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) e in particolare l'articolo 6 comma 1 punti 2) e 3) secondo cui le regioni stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi nonche' stabiliscono le distanze di rispetto per l'applicazione degli stessi; Vista, altresi' la parte seconda del decreto legislativo 152/2006 che disciplina, in particolare, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) in attuazione della direttiva 2001/42/CE; Visto l'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) che prevede l'adozione dei Programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola da definirsi con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente; Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) ed in particolare l'articolo 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina dell'attivita' di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente; Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (legge finanziaria 2010) ed in particolare l'articolo 3 comma 28 che prevede l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1 , numeri 1), 2) e 3), del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse rurali e dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente; Richiamata la sentenza della Corte di Giustizia CE, Sezione IV, 17 giugno 2010, Cause riunite C-105/09 - C-110/09 secondo la quale un Programma d'azione adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 91/676/CE e' in linea di principio un piano o programma ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lett. a) della direttiva 2001/42/CE e pertanto va sottoposto a VAS; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 76 del 20 gennaio 2011 con la quale: a) e' stato dato avvio al procedimento di formazione del regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati nelle zone ordinarie e nelle zone vulnerabili da nitrati (programma d'azione) contestualmente al processo di valutazione ambientale strategica ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 152/2006; b) sono state individuate l'autorita' competente, l'autorita' procedente e l'autorita' proponente; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1464 del 28 luglio 2011 con cui sono stati approvati la proposta di regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati nelle zone ordinarie e nelle zone vulnerabili da nitrati (programma d'azione), il relativo rapporto ambientale e la sintesi non tecnica del rapporto ambientale; Vista, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 23 gennaio 2012 con cui viene espresso il parere motivato sul "Regolamento per la disciplina agronomica dei fertilizzanti azotati nelle zone ordinarie e programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati", ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006; Preso atto che nel parere di cui alla deliberazione della Giunta regionale 58/2012 sono state date alcune indicazioni da inserire nel Regolamento; Preso, altresi', atto che nelle more dell'adozione definitiva del regolamento per la disciplina agronomica dei fertilizzanti azotati nelle zone ordinarie e il programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, il legislatore regionale all'articolo 2, comma 34, della legge regionale 18/2011 ha approvato alcune modifiche all'articolo 20 della legge regionale 16/2008, che richiedono un adeguamento del Regolamento medesimo; Ritenuto, pertanto, di emanare il "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006", cosi' come revisionato ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del decreto legislativo 152/2006 e tenuto conto delle modifiche normative apportate dal legislatore regionale; Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.; Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2012, n. 2366; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006" nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 4. Il presente decreto sara' trasmesso a cura della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per la successiva notifica alla Commissione europea. TONDO