Allegato Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina: a) le attivita' di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati nelle zone ordinarie, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) e in conformita' all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152); nonche' relativamente ai fanghi di depurazione, in attuazione dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) e in conformita' all'articolo 6 comma 1, numeri 2) e 3) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) , con particolare riguardo ai limiti di azoto; b) il programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola nelle zone vulnerabili, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) e in conformita' all'articolo 92 del decreto legislativo 152/2006 e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) utilizzazione agronomica: la gestione dei fertilizzanti azotati, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti contenute nei medesimi; b) fertilizzanti azotati: sostanze utilizzate in agricoltura in ragione della loro azione concimante o ammendante sulle colture; c) effluenti di allevamento: materiali palabili o non palabili costituiti da miscele di stallatico o residui alimentari o perdite di abbeverata o acque di veicolazione delle deiezioni o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera, in grado o meno di mantenere la forma geometrica se disposti in cumulo su platea; d) stallatico: gli escrementi o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale); e) letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attivita' di allevamento: 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli; 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri; 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui all'allegato A, tabelle 3 e 4; 4) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio; f) liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attivita' di allevamento: 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio; 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame; 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera; 4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui all'allegato A, tabelle 3 e 4; 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati; 6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti di allevamento se mescolate ai liquami e destinate ad utilizzo agronomico; se non mescolate ai liquami, sono assoggettate alle disposizioni di cui alla sezione II; g) acque reflue: 1) acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/2006; 2) acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 metri cubi per anno e quantitativi di azoto, contenuti in tali acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 chilogrammi per anno; h) fanghi di depurazione: fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo 99/1992. i) concimi azotati e ammendanti organici: concimi azotati e ammendanti organici come definiti dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88); j) fertirrigazione: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame; k) accumulo temporaneo di letami: deposito temporaneo di letami, effettuato in prossimita' o sui terreni destinati all'utilizzazione; l) stoccaggio: deposito di effluenti di allevamento e di acque reflue; m) trattamento: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari; n) zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 152/2006, zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente azoto di origine agricola in acque gia' inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi; o) zone ordinarie: zone di territorio non ricadenti nelle zone vulnerabili; p) area aziendale omogenea: 1) nelle zone ordinarie: porzione della superficie aziendale ricadente nella medesima zona pedoclimatica e caratterizzata dalla stessa coltura o gruppo di colture di cui alle tabelle 2a, 2b e 2c dell'allegato B; 2) nelle zone vulnerabili da nitrati: porzione della superficie aziendale ricadente nella medesima zona pedoclimatica, nella medesima zona irrigua o non irrigua e caratterizzata dalla stessa coltura o gruppo di colture di cui alle tabelle 3a, 3b, 3c, 3d, 3e e 3f dell'allegato B e dalla stessa precessione colturale; q) azienda: soggetto che svolge attivita' di utilizzazione agronomica di fertilizzanti azotati; r) allevamenti di piccole dimensioni: allevamenti con produzione di azoto al campo per anno inferiore a 3.000 chilogrammi; s) allevamenti, aziende e contenitori di stoccaggio esistenti: ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al presente regolamento si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo; t) consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento durante l'anno; u) terreni in uso a terzi: i terreni concessi in uso a terzi ai soli fini dell'applicazione al terreno degli effluenti di allevamento e delle acque reflue; v) scolina: fosso disposto longitudinalmente ad appezzamenti attigui per la raccolta dell'acqua in eccesso dei terreni; w) capifosso: fossi di raccolta delle acque di scolo delle scoline o del drenaggio tubolare. Capo II ATTIVITA' DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA NELLE ZONE ORDINARIE Sezione I Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, i trattamenti e i contenitori di stoccaggio Art. 3. Criteri generali di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento 1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e' finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi ed e' consentita purche' siano garantiti: a) la tutela dei corpi idrici e il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui agli articoli da 76 a 90 del decreto legislativo 152/2006; b) la produzione di un effetto concimante o ammendante sul suolo e l'adeguatezza ai fabbisogni delle colture della quantita' di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione; c) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche; d) il rispetto delle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 e della disciplina di tutela degli habitat costituenti prati stabili ai sensi della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili). 2. Ai sensi dell'articolo 185, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto legislativo recante norme in materia di gestione dei rifiuti. Art. 4. Divieti di utilizzazione dei letami 1. L'utilizzo agronomico dei letami e' vietato: a) sulle superfici non interessate dall'attivita' agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; b) nei boschi, come definiti dall'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), ad esclusione delle deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado; c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua; tale divieto non si applica ai canali con argini artificiali rilevati nonche' alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o piu' aziende, purche' non connessi naturalmente ai corpi idrici naturali; d) in golena entro gli argini; tale divieto non si applica quando i letami sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento; e) entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari; f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e sui terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; g) in tutte le situazioni in cui le autorita' competenti emettono provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; le autorita' competenti comunicano alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati. Art. 5. Divieti di utilizzazione dei liquami 1. L'utilizzo dei liquami e' vietato nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b), f) e g), nonche': a) sulle aree aziendali omogenee con pendenza media superiore al 10 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 2; b) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua; tale divieto non si applica ai canali con argini artificiali rilevati nonche' alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o piu' aziende, purche' non connessi naturalmente ai corpi idrici naturali; c) in golena entro gli argini; tale divieto non si applica quando i liquami sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento; d) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari; e) entro 5 metri di distanza dalle strade, 20 metri dalle case sparse e 50 metri dai centri abitati; tale divieto non si applica quando i liquami vengono immediatamente interrati o sono distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli; f) nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; g) in orticoltura, a coltura presente, nonche' su colture da frutto; tale divieto non si applica quando il sistema di distribuzione consente di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; h) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi, giardini pubblici, campi da gioco o utilizzate per attivita' ricreative o destinate a uso pubblico; i) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento. 2. L'utilizzo dei liquami e' consentito sulle aree aziendali omogenee con pendenza media superiore al 10 per cento e fino al 20 per cento quando sono presenti sistemazioni idraulico-agrarie, quali ciglionamenti e terrazzamenti, o quando sono rispettate le seguenti prescrizioni, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione: a) l'applicazione non supera la dose massima di 170 chilogrammi di azoto ad ettaro per anno; b) sui terreni destinati a seminativi solamente in fase di prearatura e sulle colture legnose agrarie l'applicazione avviene mediante iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interramento del liquame entro il giorno successivo all'applicazione stessa; c) sulle colture prative l'applicazione avviene, ove possibile, mediante iniezione diretta o mediante spandimento a raso; d) sulle colture cerealicole o di secondo raccolto l'applicazione avviene mediante spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura. Art. 6. Criteri generali dei trattamenti degli effluenti di allevamento e delle modalita' di stoccaggio 1. I trattamenti degli effluenti di allevamento e le modalita' di stoccaggio sono finalizzati a contribuire alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi piu' idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte all'utilizzazione. 2. Nelle tabelle 3, 4 e 5 dell'allegato A e' riportato l'elenco dei trattamenti funzionali alle finalita' di cui al comma 1. Trattamenti per diverse tipologie di liquami e rendimenti diversi da quelli riportati nelle tabelle 3, 4 e 5 dell'allegato A sono giustificati secondo le modalita' di cui all'allegato A. I trattamenti non comportano l'addizione agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura o concentrazione. 3. Gli effluenti di allevamento destinati all'utilizzazione agronomica sono raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e caratterizzati da una capacita' sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo e' limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative. I contenitori garantiscono le capacita' minime di stoccaggio indicate all'articolo 7, commi 2,3 e 4 e all'articolo 8, commi 6 e 7. Art. 7. Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo temporaneo dei letami 1. Lo stoccaggio dei letami avviene su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea e' munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e e' dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo o delle eventuali acque di lavaggio della platea. 2. Fatti salvi provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacita' di stoccaggio non e' inferiore al volume dei letami prodotti in novanta giorni. 3. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo o essere distribuite a condizione che vengano interrate entro il giorno successivo allo spandimento. Sono fatte salve diverse disposizioni delle autorita' sanitarie. 4. La capacita' di stoccaggio e' calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non e' al pascolo: a tal fine, qualora non sussistano esigenze particolari di una piu' analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento al volume dei letami individuato per categoria di animale e tipo di stabulazione alle tabelle 1 e 2 dell'allegato A. 5. Il calcolo della superficie della platea e' funzionale al tipo di materiale stoccato. Per ottenere la superficie in metri quadri della platea, il volume di stoccaggio, individuato ai sensi del comma 4, e' diviso per i valori di altezza media riferiti ai seguenti materiali: a) 2 metri per il letame; b) 2 metri per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli e cunicoli; c) 2,5 metri per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione; d) 1,5 metri per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico o meccanico di liquami; e) 1 metro per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico; f) 1,5 metri per letami sottoposti a processi di compostaggio; g) 3,5 metri per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di preessiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65 per cento. 6. Per i materiali di cui al comma 5, lettere da a) a f), lo stoccaggio puo' avvenire anche in strutture di contenimento chiuse, su due o piu' lati, con un limite di altezza eccedente le spalle di contenimento pari a 1 metro. Per i materiali di cui al comma 5, lettera g), lo stoccaggio puo' avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza. 7. Sono considerate utili ai fini del calcolo della capacita' di stoccaggio: a) le superfici della lettiera permanente, purche' alla base siano impermeabilizzate secondo le indicazioni di cui al comma 1; per il calcolo del volume stoccato si fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 metri nel caso dei bovini, di 0,15 metri per gli avicoli e di 0,30 metri per le altre specie; b) per gli allevamenti di galline ovaiole e riproduttori, le fosse profonde dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati, detti anche posatoi, degli allevamenti a terra; sono fatte salve diverse disposizioni delle autorita' sanitarie. 8. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni, l'accumulo su suolo agricolo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), e' ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni; tale accumulo puo' essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica sui terreni circostanti e in quantitativi non superiori al fabbisogno di letami dei medesimi. 9. L'accumulo su suolo agricolo di cui ai commi 3 e 8, e' effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni: a) a distanza non inferiore a 5 metri dalle scoline; b) a distanza non inferiore a 20 metri dai corpi idrici; c) a distanza non inferiore a 25 metri dalle strade, 50 metri dalle case sparse e 100 metri dai centri abitati; d) non e' ripetuto nella stessa area prima di un anno dallo spandimento del precedente cumulo; e) non puo' avere durata superiore a novanta giorni; f) l'altezza media del cumulo e' inferiore a 2 metri; g) la dimensione del cumulo e' inferiore a 200 metri cubi; h) e' garantita una buona aerazione della massa; i) sono adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo per l'accumulo temporaneo; j) la superficie del terreno su cui vengono accumulati i letami, se presenta una granulometria grossolana con contenuto di scheletro superiore al 35 per cento o tessitura sabbiosa, e' impermeabilizzata con l'impiego di una copertura di materiale impermeabile con uno spessore adeguato ad impedirne rotture o fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo. 10. I liquidi di sgrondo dei letami vengono assimilati ai liquami per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, come disciplinato dall'articolo 8, commi 6 e 8. 11. Negli allevamenti di piccole dimensioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 2 a 6, i letami sono stoccati nel rispetto dei limiti di volume previsti dalle disposizioni degli enti locali e comunque in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica e da non provocare l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. 12. Ai sensi dell'articolo 36, comma 4, lettera b) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), nelle zone agricole, come individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali, e' ammessa la realizzazione, anche in deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, di interventi di adeguamento delle strutture di stoccaggio dei letami in applicazione del presente regolamento. Art. 8. Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami 1. Gli stoccaggi dei liquami sono realizzati in modo da raccogliere, nei casi previsti all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 6, anche le acque destinate all'utilizzazione agronomica derivanti dal lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare e' sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti di allevamento. Le acque meteoriche provenienti da tetti e tettoie e da aree non connesse all'allevamento non possono essere raccolte nei contenitori. Il dimensionamento dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana tiene conto di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 centimetri. 2. Il fondo e le pareti dei contenitori sono adeguatamente impermeabilizzati ed a tenuta stagna al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno. 3. Nei contenitori in terra, detti anche lagoni, il fondo e le pareti sono impermeabilizzati con manto naturale o artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilita' (K) superiore a 1*1-7 centimetri al secondo e sono dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante. 4. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori, al fine di indurre un piu' alto livello di stabilizzazione dei liquami, e' previsto, per le aziende in cui viene prodotto un quantitativo annuo di azoto al campo superiore a 6.000 chilogrammi, il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori, non comunicanti, da riempire in successione. Il prelievo a fini agronomici avviene dal bacino contenente liquame stoccato da piu' tempo. 5. Il dimensionamento dei contenitori e' tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilita' di omogeneizzazione dei liquami. 6. La capacita' di stoccaggio degli allevamenti, calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non e' al pascolo, non e' inferiore al volume di liquami prodotti in: a) novanta giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli, di prati di media o lunga durata o di cereali autunno-vernini; b) centoventi giorni per tutti gli altri casi. 7. Per il dimensionamento dei contenitori, qualora non sussistano esigenze particolari di una piu' analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento al volume dei liquami individuato, per categoria di animale e tipo di stabulazione, nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato A. 8. In deroga alle disposizioni di cui al comma 6, negli allevamenti di piccole dimensioni, la capacita' di stoccaggio degli allevamenti, calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non e' al pascolo, non e' inferiore al volume di liquami prodotti in novanta giorni. 9. Per gli allevamenti esistenti il volume determinato dalle fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati al di sotto della soglia di tracimazione, e' considerato utile allo stoccaggio delle deiezioni. 10. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili ai fini del calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati. 11. E' vietata la nuova localizzazione dei contenitori nelle zone ad alto rischio di esondazione, come individuate negli atti di programmazione e di governo del territorio. 12. Ai sensi dell'articolo 36, comma 4, lettera b) della legge regionale 19/2009, nelle zone agricole, come individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali, e' ammessa la realizzazione, anche in deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, di interventi di adeguamento delle strutture di stoccaggio dei liquami in applicazione del presente regolamento. Sezione II Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue, i trattamenti e i contenitori di stoccaggio Art. 9. Criteri generali di utilizzazione delle acque reflue 1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue, contenenti sostanze naturali non pericolose, e' finalizzata al recupero dell'acqua, delle sostanze nutritive e ammendanti contenute nelle medesime. 2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue e' consentita purche' siano garantiti: a) la tutela dei corpi idrici e il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui agli articoli da 76 a 90 del decreto legislativo 152/2006; b) la produzione di un effetto concimante o ammendante o irriguo sul suolo e l'adeguatezza ai fabbisogni delle colture della quantita' di azoto efficiente e di acqua applicata nonche' dei tempi di distribuzione; c) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche; d) l'esclusione delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo e delle acque comunque non connesse al ciclo produttivo; e) l'esclusione, per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi enologici speciali, come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e di mosti concentrati rettificati; f) l'esclusione, per il settore lattiero-caseario, nelle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno, del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate. Art. 10. Divieti di utilizzazione agronomica delle acque reflue, i trattamenti e i contenitori di stoccaggio 1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue e' vietata: a) sulle superfici non interessate dall'attivita' agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; b) nei boschi, come definiti dall'articolo 6 della legge regionale 9/2007; c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; d) in tutte le situazioni in cui le autorita' competenti emettono provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; le autorita' competenti comunicano alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati; e) sulle aree aziendali omogenee con pendenza media superiore al 10 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 2; f) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua; tale divieto non si applica ai canali con argini artificiali rilevati nonche' alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o piu' aziende, purche' non connessi naturalmente ai corpi idrici naturali; g) in golena entro gli argini; tale divieto non si applica quando le acque reflue sono distribuite nel periodo di magra e sono interrate entro il giorno successivo allo spandimento; h) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari; i) entro 5 metri di distanza dalle strade, 20 metri dalle case sparse e 50 metri dai centri abitati; tale divieto non si applica quando le acque reflue vengono immediatamente interrate o sono distribuite con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli; j) nei casi in cui le acque reflue possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; k) in orticoltura, a coltura presente, nonche' su colture da frutto; tale divieto non si applica quando il sistema di distribuzione consente di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; l) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco o utilizzate per attivita' ricreative o destinate a uso pubblico; m) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento. 2. L'utilizzo delle acque reflue e' consentito sulle aree aziendali omogenee con pendenza media superiore al 10 per cento e fino al 20 per cento quando sono presenti sistemazioni idraulico-agrarie, quali ciglionamenti e terrazzamenti, o quando sono rispettate le seguenti prescrizioni, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione: a) l'applicazione delle acque reflue e' frazionata in piu' dosi; b) sui terreni destinati a seminativi solamente in fase di prearatura e sulle colture legnose agrarie l'applicazione avviene mediante iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interramento delle acque reflue entro il giorno successivo all'applicazione stessa; c) sulle colture prative l'applicazione avviene, ove possibile, mediante iniezione diretta o mediante spandimento a raso; d) sulle colture cerealicole o di secondo raccolto l'applicazione avviene mediante spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura. Art. 11. Stoccaggio delle acque reflue 1. Gli stoccaggi delle acque reflue sono realizzati in modo da raccogliere le acque destinate all'utilizzazione agronomica derivanti dal lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, ad esclusione delle trattrici agricole. Alla produzione complessiva di acque reflue da stoccare e' sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza degli impianti. Le acque meteoriche provenienti da tetti e tettoie e da aree non connesse agli impianti sono escluse dalla raccolta nei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue. Il dimensionamento dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana tiene conto di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 centimetri. 2. Il fondo e le pareti dei contenitori sono adeguatamente impermeabilizzati ed a tenuta stagna al fine di evitare percolazioni o dispersioni all'esterno. 3. Nei contenitori in terra, detti anche lagoni, il fondo e le pareti sono impermeabilizzati con manto naturale o artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilita' (K) superiore a 1*1-7 centimetri al secondo e sono dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante. 4. Il dimensionamento dei contenitori e' tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilita' di omogeneizzazione delle acque reflue. 5. La durata dello stoccaggio e' commisurata ai volumi prodotti e al fabbisogno nutritivo e idrico delle colture, definito secondo i criteri indicati negli allegati B e C. In ogni caso la durata dello stoccaggio non puo' essere inferiore a novanta giorni. 6. Per l'ubicazione dei contenitori le autorita' competenti tengono conto dei seguenti parametri: a) distanza dai centri abitati; b) fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprieta'. 7. I contenitori possono essere ubicati anche al di fuori dell'azienda che utilizza le acque reflue a fini agronomici, purche' non vengano miscelate con altre tipologie di acque reflue, con effluenti di allevamento o rifiuti. 8. E' vietata la nuova localizzazione di contenitori nelle zone ad alto rischio di esondazione, come individuate negli atti di programmazione e di governo del territorio. Sezione III Modalita' e dosi di applicazione dei fertilizzanti azotati Art. 12. Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue 1. Al fine di prevenire la percolazione di nutrienti nei corpi idrici, la scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue tiene conto: a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito; b) delle caratteristiche pedologiche e delle condizioni del suolo; c) del tipo di effluente di allevamento o di acque reflue; d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa. 2. Le tecniche di distribuzione assicurano: a) l'uniformita' di applicazione; b) un'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi attraverso: 1) la somministrazione nel momento piu' idoneo alla massimizzazione dell'efficienza di utilizzazione degli elementi nutritivi, compatibilmente con le condizioni pedoclimatiche contingenti e con le forme di azoto presenti nei fertilizzanti impiegati; 2) l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami contemporaneamente allo spandimento ovvero entro un periodo di tempo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura; c) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attivita' agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare. 3. La fertirrigazione e' realizzata secondo le modalita' previste dall'allegato C, al fine di contenere la lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e il rischio di ruscellamento dei fertilizzanti azotati. 4. In caso di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue al di fuori del periodo di durata della coltura principale, nei suoli soggetti a forte erosione, e' garantita una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, come previsto dal codice di buona pratica agricola (CBPA) di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999. 5. Le modalita' di distribuzione delle acque reflue sono finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b). Art. 13. Dosi di applicazione dei fertilizzanti azotati 1. Le dosi di fertilizzanti azotati non superano gli apporti massimi di azoto per coltura riportati nelle tabelle 2a, 2b, 2c dell'allegato B e sono giustificate dal piano di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 15, ove previsto. 2. Il quantitativo medio aziendale di azoto totale al campo apportato con effluenti di allevamento, compresi le deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo nonche' i fanghi di depurazione, non supera il valore di 340 chilogrammi per ettaro e per anno; tale quantitativo e' calcolato sulla base dei valori indicati nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato A o, in alternativa, secondo le modalita' individuate nell'allegato A. Per le aziende ricadenti in parte anche nelle zone vulnerabili da nitrati, il quantitativo medio aziendale si intende riferito esclusivamente alla superficie aziendale compresa nelle zone ordinarie. 3. Le dosi di applicazione delle acque reflue non possono essere superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo totale delle colture. 4. La quantita' di azoto totale al campo apportato con effluenti di allevamento, acque reflue, fanghi di depurazione e ammendanti organici non supera il valore di 450 chilogrammi per ettaro e per anno nell'area aziendale omogenea. 5. Le modalita' di concimazione dei prati stabili naturali previste nell'allegato C della legge regionale 9/2005 si applicano agli habitat del gruppo 6 e del codice 5130 di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, presenti nei siti Natura 2000 previsti all'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2008 n. 7 (Legge comunitaria 2007). Sezione IV Criteri per la comunicazione, il piano di utilizzazione agronomica e il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue Art. 14. Disciplina della comunicazione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue 1. Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue presentano la comunicazione dell'inizio dell'attivita' di spandimento: a) gli allevamenti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 152/2006; b) gli allevamenti bovini con piu' di 500 unita' di bestiame adulto (UBA), determinati conformemente alla tabella 6 dell'allegato A; c) le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica per un quantitativo annuo superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo da effluenti di allevamento calcolati sulla base dei valori delle tabelle 1 e 2 dell'allegato A; d) le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica di acque reflue. 2. Sono esonerate dalla presentazione della comunicazione o presentano la comunicazione semplificata le aziende di cui alla tabella 1 dell'allegato D, sulla base dell'utilizzo agronomico di azoto al campo e della zona interessata. 3. La comunicazione e' redatta nel rispetto dei contenuti e secondo le modalita' di cui all'allegato D ed e' sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda. 4. Se le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio e applicazione al terreno sono suddivise tra piu' soggetti, questi presentano singolarmente la comunicazione relativa alla specifica attivita' svolta. 5. Le aziende che producono o effettuano lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o delle acque reflue in sedi ricadenti sia in zona ordinaria sia in zona vulnerabile da nitrati, sono considerate come ricadenti in zone vulnerabili da nitrati ai fini della presentazione della comunicazione, come previsto nella tabella 1 dell'allegato D. 6. Le aziende che effettuano lo spandimento degli effluenti di allevamento o delle acque reflue in terreni ricadenti sia in zona ordinaria sia in zona vulnerabile da nitrati, sono considerate come ricadenti in zone vulnerabili da nitrati ai fini della presentazione della comunicazione come previsto nella tabella 1 dell'allegato D. 7. La comunicazione: a) e' compilata e stampata utilizzando il Sistema informativo agricolo della Regione Friuli Venezia Giulia (S.I.AGRI.FVG) di cui all'articolo 7, comma 24 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), attraverso il sito della Regione; a tal fine, all'atto della compilazione, l'azienda ha costituito il fascicolo aziendale informatizzato; b) e' presentata su supporto cartaceo alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attivita' di utilizzazione agronomica o trenta giorni prima della scadenza della precedente comunicazione. 8. La comunicazione ha validita' di cinque anni dalla data di presentazione. 9. Le aziende presentano un aggiornamento della comunicazione tempestivamente o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la variazione, in caso di variazioni significative concernenti: a) variazioni nei quantitativi di azoto prodotti o utilizzati tali da richiedere la comunicazione completa, di cui alla parte B dell'allegato D, in luogo di quella semplificata; b) variazioni tali da comportare il potenziale superamento del valore di: 1) 340 kg di azoto per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, proveniente dai fertilizzanti azotati definito all'articolo 13, comma 2 del regolamento per le zone ordinarie; 2) 170 kg di azoto per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, proveniente dai fertilizzanti azotati definito all'articolo 23, comma 6 del regolamento per le zone vulnerabili da nitrati; c) variazioni tali da comportare il mancato rispetto delle autonomie minime di stoccaggio, specifiche per categoria animale e ordinamento colturale, nelle zone ordinarie e nelle zone vulnerabili da nitrati; d) variazione delle aree aziendali omogenee per tipologia o per aumento della superficie oltre il 20 per cento; e) variazioni dei rapporti di uso a terzi di terreni o dei soggetti nei rapporti di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento o di acque reflue. 10. Per i terreni in uso a terzi, i rapporti tra le aziende sono formalizzati, prima della presentazione della comunicazione, tramite un documento contenente almeno le seguenti informazioni: a) gli estremi identificativi dell'azienda che effettua l'utilizzazione agronomica; b) gli estremi identificativi dell'azienda che mette a disposizione i terreni; c) la natura degli effluenti di allevamento o delle acque reflue utilizzati; d) gli estremi identificativi e la superficie catastale dei terreni messi a disposizione; e) la data di inizio e fine del rapporto di uso a terzi; f) l'autorizzazione del soggetto che concede i propri terreni all'azienda che effettua l'utilizzazione agronomica all'accesso al proprio fascicolo aziendale sul S.I.AGRI.FVG; g) l'impegno reciproco delle parti a comunicare entro quindici giorni dall'applicazione al suolo, la natura e i quantitativi dei fertilizzanti azotati effettivamente impiegati. 11. Lo stesso terreno non puo' essere concesso in uso a terzi a piu' soggetti nel corso dello stesso anno solare. 12. In deroga a quanto previsto dal comma 1, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue prodotti in alpeggi situati nelle zone C o D delle aree rurali di cui all'allegato 1 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non e' soggetta all'obbligo di comunicazione. Art. 15. Piano di utilizzazione agronomica delle pratiche di fertilizzazione 1. Il piano di utilizzazione agronomica (PUA) delle pratiche di fertilizzazione e' presentato da: a) gli allevamenti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 152/2006; b) gli allevamenti bovini con piu' di 500 UBA, determinati conformemente alla tabella 6 dell'allegato A. 2. Il PUA, sottoscritto dal legale rappresentante dell'azienda che effettua lo spandimento degli effluenti di allevamento, contiene le seguenti informazioni suddivise per ogni area aziendale omogenea: a) modalita' di utilizzazione degli effluenti di allevamento; b) dosi di fertilizzanti azotati in conformita' a quanto definito all'articolo 13 del regolamento per le aree aziendali omogenee ricadenti nelle zone ordinarie e all'articolo 23 per le aree aziendali omogenee ricadenti nelle zone vulnerabili da nitrati. 3. Il PUA: a) e' compilato e stampato utilizzando il S.I.AGRI.FVG attraverso il sito www.siagri.regione.fvg. it; a tal fine, all'atto della compilazione, l'azienda ha costituito il fascicolo aziendale informatizzato; b) e' presentato, su supporto cartaceo, contestualmente alla comunicazione e con le modalita' di cui all'articolo 14. 4. Il PUA ha validita' di cinque anni e comunque fino alla data di presentazione di una nuova comunicazione. 5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, le aziende presentano un aggiornamento del PUA tempestivamente o comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la variazione, in caso di variazioni significative concernenti: a) la presentazione di un aggiornamento della comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 9 del regolamento; b) un incremento, superiore al 10 per cento delle quantita' di azoto provenienti dai fertilizzanti azotati rispetto a quelle indicate nel documento precedente. 6. Salvi i casi in cui l'utilizzatore intenda derogare ai limiti previsti nell'articolo 13, comma 5, il PUA non e' sottoposto a valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche). Art. 16. Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue 1. Per il trasporto degli effluenti di allevamento o delle acque reflue e' compilato un documento di trasporto che contiene le seguenti informazioni: a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui ha origine il materiale trasportato con l'indicazione del legale rappresentante; b) la natura e la quantita' del materiale trasportato; c) l'identificazione del trasportatore e del mezzo di trasporto; d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria con l'indicazione del legale rappresentante; e) gli estremi della comunicazione di cui all'articolo 14 presentata dall'azienda da cui ha origine il materiale trasportato, se tenuta alla compilazione della medesima. 2. Il documento previsto al comma 1 viene compilato, prima dell'inizio del trasporto, dall'azienda da cui ha origine il materiale in duplice copia, di cui una consegnata o spedita all'azienda destinataria. 3. Il documento di cui al comma 1 e' conservato per cinque anni. 4. Ai fini del controllo del trasporto degli effluenti di allevamento o delle acque reflue nei terreni utilizzati per lo spandimento dalla medesima azienda che li ha prodotti, si fa riferimento alla comunicazione di cui all'articolo 14 conservata presso la sede aziendale o, per le aziende non tenute alla presentazione della comunicazione, al fascicolo aziendale. Capo III ATTIVITA' DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA NELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI Sezione I Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati Art. 17. Disposizioni generali per le zone vulnerabili da nitrati 1. Il presente capo disciplina il programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento nelle zone individuate ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 152/2006 come vulnerabili dai nitrati di origine agricola, al fine di: a) proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati; b) limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione; c) promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti di allevamento per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente tra cui l'adozione di modalita' di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, gia' nella fase di produzione, le escrezioni di azoto. 2. Per tutto quanto non previsto nel presente capo si applicano le disposizioni previste nel capo II in quanto compatibili. 3. Nelle zone vulnerabili da nitrati si applica il CBPA. 4. Nelle zone vulnerabili da nitrati si rispettano le misure di conservazione sitospecifiche o i piani di gestione dei siti Natura 2000 e la disciplina di tutela dei prati stabili naturali di cui alla legge regionale 9/2005. Sino all'adozione di specifiche misure di conservazione dei siti Natura 2000, si applicano le modalita' di concimazione dei prati stabili naturali. Art. 18. Divieti di utilizzazione dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici nelle zone vulnerabili da nitrati 1. L'utilizzazione agronomica dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici nelle zone vulnerabili da nitrati e' vietata: a) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi individuati dall'allegato E; b) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei restanti corsi d'acqua superficiali; c) entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari; d) in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i letami, i concimi azotati o gli ammendanti organici sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento; e) sulle superfici non interessate dall'attivita' agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; f) nei boschi, come definiti dall'articolo 6 della legge regionale 9/2007, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado; g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; h) in tutte le situazioni in cui le autorita' competenti emettono provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; le autorita' competenti comunicano alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati; i) sui terreni con pendenza superiore al 15 per cento e privi di copertura erbacea permanente; tale divieto non si applica quando i letami, i concimi azotati o gli ammendanti organici sono incorporati entro il giorno successivo alla distribuzione; j) nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi caratterizzati da una precipitazione complessiva superiore a 10 millimetri. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano ai canali con argini artificiali rilevati nonche' alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o piu' aziende, purche' non connessi naturalmente ai corpi idrici naturali. 3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e' obbligatoria, ove tecnicamente possibile, una copertura vegetale permanente anche spontanea ed e' raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate. 4. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici nelle zone vulnerabili da nitrati e' vietato a partire dal giorno precedente l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati. Art. 19. Divieti di utilizzazione dei liquami nelle zone vulnerabili da nitrati 1. L'utilizzo dei liquami nelle zone vulnerabili da nitrati e' vietato: a) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; b) entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari; c) in golena, entro gli argini; tale divieto non si applica quando i liquami sono distribuiti nel periodo di magra e sono interrati entro il giorno successivo allo spandimento; d) sulle superfici non interessate dall'attivita' agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; e) nei boschi, come definiti dall'articolo 6 della legge 9/2007, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado; f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; g) in tutte le situazioni in cui le autorita' competenti emettono provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; le autorita' competenti comunicano alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati; h) entro 5 metri di distanza dalle strade, 20 metri dalle case sparse e 50 metri dai centri abitati; tale divieto non si applica quando i liquami vengono immediatamente interrati o sono distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli; i) nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; j) in orticoltura, a coltura presente, nonche' su colture da frutto; tale divieto non si applica quando il sistema di distribuzione consente di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; k) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per le attivita' ricreative o destinate a uso pubblico; l) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento; m) sui terreni con pendenza media superiore al 10 per cento riferita ad un'area aziendale omogenea, fatto salvo quanto previsto al comma 2; n) nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi caratterizzati da una precipitazione complessiva superiore a 10 millimetri. 2. L'utilizzo dei liquami e' consentito sulle aree aziendali omogenee con pendenza media superiore al 10 per cento e fino al 20 per cento quando sono presenti sistemazioni idraulico-agrarie, quali ciglionamenti e terrazzamenti, o quando sono rispettate le seguenti prescrizioni, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione: a) l'applicazione dei liquami e' frazionata in piu' dosi; b) sui terreni destinati a seminativi solamente in fase di prearatura e sulle colture legnose agrarie l'applicazione avviene mediante iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interramento del liquame entro il giorno successivo all'applicazione stessa; c) sulle colture prative l'applicazione avviene, ove possibile, mediante iniezione diretta o mediante spandimento a raso; d) sulle colture cerealicole o di secondo raccolto l'applicazione avviene mediante spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura. 3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano ai canali con argini artificiali rilevati nonche' alle scoline e ai capifosso ad esclusivo utilizzo di una o piu' aziende, purche' non connessi naturalmente ai corpi idrici naturali. 4. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere a) e b), e' obbligatoria, ove tecnicamente possibile, una copertura vegetale permanente anche spontanea ed e' raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate. Art. 20. Caratteristiche dello stoccaggio degli effluenti di allevamento nelle zone vulnerabili da nitrati 1. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei letami e dei liquami nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, all'articolo 7 commi da 1 a 7 e all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5 e 11. 2. La capacita' di stoccaggio degli allevamenti nelle zone vulnerabili da nitrati non e' inferiore ai volumi di effluenti prodotti in : a) centoventi giorni per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento; b) centoventi giorni per i liquami degli allevamenti in stabulazione di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini; c) centottanta giorni per i liquami degli allevamenti diversi da quelli della lettera b) o in assenza degli assetti colturali della medesima lettera b). 3. Gli stoccaggi dei liquami nelle zone vulnerabili da nitrati sono realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio, destinate all'utilizzazione agronomica, delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare e' sommato il volume delle acque meteoriche, pari a 0,5 metri cubi per metro quadro, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti di allevamento. Le acque meteoriche provenienti da tetti e tettoie e da aree non connesse all'allevamento non possono essere raccolte nei contenitori. Il dimensionamento dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana tiene conto di un franco minimo di sicurezza di almeno 50 centimetri. 4. Negli allevamenti di piccole dimensioni delle zone vulnerabili da nitrati la capacita' di stoccaggio non e' inferiore ai volumi di effluenti prodotti in: a) novanta giorni nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b); b) centoventi giorni nei casi di cui al comma 2, lettera c). 5. Per gli allevamenti esistenti nelle zone vulnerabili da nitrati il volume determinato dalle fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati al di sotto della soglia di tracimazione, e' considerato utile allo stoccaggio delle deiezioni. 6. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti nelle zone vulnerabili da nitrati non sono considerate utili di fini del calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati. 7. I liquidi di sgrondo dei letami vengono assimilati ai liquami, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, come disciplinato dal comma 2, lettere b) e c). 8. Ai sensi dell'articolo 36, comma 4, lettera b) della legge regionale 19/2009, nelle zone agricole, come individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali, e' ammessa la realizzazione, anche in deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, di interventi di adeguamento delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento in applicazione del presente regolamento. 9. Fermi restando i tempi di adeguamento dei contenitori per lo stoccaggio dei letami e dei liquami gia' previsti dai regolamenti vigenti, per i contenitori esistenti l'adeguamento avviene entro cinque anni dalla delimitazione di nuove zone vulnerabili da nitrati. Art. 21. Accumulo temporaneo di letami nelle zone vulnerabili da nitrati 1. L'accumulo temporaneo di letami e lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), e' possibile, nelle zone vulnerabili da nitrati, ai soli fini dello spandimento sui terreni utilizzati per tale pratica, dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni. La quantita' di letame accumulato e' funzionale alle esigenze colturali. 2. Nelle zone vulnerabili da nitrati, l'accumulo e' consentito nel rispetto delle seguenti distanze: a) 5 metri dalle scoline; b) 30 metri dai corsi d'acqua superficiali; c) 40 metri dall'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione lagunari; d) 25 metri dalle strade, 50 metri dalle case sparse e 100 metri dai centri abitati. 3. Nelle zone vulnerabili da nitrati l'accumulo puo' essere effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni: a) non e' ripetuto nella stessa area prima di un anno dallo spandimento del precedente cumulo; b) non puo' avere durata superiore a novanta giorni; c) l'altezza media del cumulo e' inferiore a 2 metri; d) la dimensione del cumulo non e' superiore a 200 metri cubi; e) e' garantita una buona aerazione della massa e sono evitate infiltrazioni di acque meteoriche; f) sono adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo; g) la superficie del terreno su cui vengono depositati i letami, se presenta una granulometria grossolana con contenuto di scheletro superiore al 35 per cento o tessitura sabbiosa, e' impermeabilizzata con l'impiego di una copertura di materiale e spessore adeguato ad impedirne rotture o fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo. 4. Nelle zone vulnerabili da nitrati per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo o essere distribuite a condizione che vengano interrate entro il giorno successivo allo spandimento. Sono fatte salve diverse disposizioni delle autorita' sanitarie. Art. 22. Utilizzazione delle acque reflue nelle zone vulnerabili da nitrati 1. Per quanto attiene i criteri generali di utilizzazione, i divieti e le modalita' di stoccaggio delle acque reflue nelle zone vulnerabili da nitrati si osservano le disposizioni di cui al capo II, sezione II. Art. 23. Modalita' di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione dei fertilizzanti azotati nelle zone vulnerabili da nitrati 1. Dal 1° novembre al 29 gennaio e' vietato nelle zone vulnerabili da nitrati lo spandimento: a) dei letami ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli di cui al comma 2, lettera b); b) dei concimi azotati e ammendanti organici; c) dei liquami e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente. 2. Dal 1° novembre al 28 febbraio nelle zone vulnerabili da nitrati e' altresi' vietato lo spandimento: a) dei liquami e delle acque reflue in terreni destinati a colture diverse da quelle di cui al comma 1, lettera c); b) delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento. 3. Per le aziende esistenti il divieto di cui al comma 2 si applica a decorrere dalla data di adeguamento dei contenitori di cui all'articolo 20, comma 9. 4. Nelle zone vulnerabili da nitrati, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, la Giunta regionale puo' definire decorrenze di divieto diverse da quelle previste ai commi 1 e 2, fermi restando rispettivamente i novanta e centoventi giorni complessivi, e puo' prevedere, altresi', la sospensione del divieto. La sospensione puo' essere disposta su richiesta motivata e in via eccezionale dalla Giunta regionale, che provvede ad informare il Ministero competente. E' comunque fatto salvo il divieto di spandimento dei liquami e materiali assimilati nel periodo dal 1° novembre al 29 gennaio. 5. Sono escluse dai divieti di cui ai commi 1 e 2 le colture in serra, le colture vivaistiche protette anche da tunnel e le colture primaticce, per le quali e' possibile utilizzare fino a 50 chilogrammi per ettaro di azoto nel periodo di divieto, fatto salvo quanto stabilito dai commi 7, 8 e 9. 6. Nelle zone vulnerabili da nitrati, le dosi di fertilizzanti azotati non superano gli apporti massimi di azoto riportati nelle tabelle 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f dell'allegato B, calcolati in base al fabbisogno complessivo di azoto delle colture, e sono giustificate dal PUA di cui all'articolo 15 ove previsto. 7. Nelle zone vulnerabili da nitrati sui terreni utilizzati per gli spandimenti sono prioritariamente impiegati, ove disponibili, gli effluenti di allevamento le cui quantita' di applicazione tengono conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori. Il quantitativo medio aziendale di azoto al campo apportato con effluenti di allevamento, comprese le deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo, con ammendanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al decreto legislativo 75/2010, con acque reflue e con fanghi di depurazione non supera i 170 chilogrammi per ettaro e per anno. Sono fatte salve diverse quantita' di azoto concesse con deroga della Commissione Europea con propria decisione ai sensi del paragrafo 2 lettera b dell'allegato III della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole alle condizioni e secondo le modalita' stabilite nella medesima decisione. Il calcolo dell'azoto apportato con gli effluenti di allevamento e' effettuato sulla base dei valori della tabelle 1 e 2 dell'allegato A o, in alternativa, secondo le modalita' individuate nell'allegato A. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone ordinarie, il quantitativo medio aziendale si intende riferito esclusivamente alla superficie aziendale compresa nelle zone vulnerabili. 8. Nelle zone vulnerabili da nitrati, la quantita' di azoto totale al campo apportato nell'area aziendale omogenea con effluenti di allevamento, comprese le deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo, con acque reflue, fanghi di depurazione e ammendanti organici non supera il valore di 280 chilogrammi per ettaro e per anno. Il calcolo dell'azoto apportato con gli effluenti di allevamento e' effettuato sulla base dei valori della tabelle 1 e 2 dell'allegato A o, in alternativa, secondo le modalita' individuate nell'allegato A. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone ordinarie, il quantitativo medio aziendale si intende riferito esclusivamente alla superficie aziendale compresa nelle zone vulnerabili. 9. La scelta delle tecniche di distribuzione dei fertilizzanti azotati nelle zone vulnerabili da nitrati tiene conto: a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito; b) delle caratteristiche pedologiche e delle condizioni del suolo; c) del tipo di effluente di allevamento o di acque reflue; d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa. 10. Le tecniche di distribuzione dei fertilizzanti azotati nelle zone vulnerabili da nitrati assicurano: a) l'uniformita' di applicazione dei fertilizzanti azotati; b) una elevata utilizzazione degli elementi nutritivi attraverso: 1) la somministrazione nel momento piu' idoneo alla massimizzazione dell'efficienza di utilizzazione degli elementi nutritivi, compatibilmente con le condizioni pedoclimatiche contingenti e con le forme di azoto presenti nei fertilizzanti impiegati; 2) l'effettiva incorporazione nel suolo dei fertilizzanti azotati contemporaneamente alla distribuzione ovvero entro un periodo di tempo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli, nello strato di suolo maggiormente esplorato dagli apparati radicali, compatibilmente con le condizioni pedoclimatiche contingenti, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura; 3) il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera ed il compattamento del suolo; 4) il frazionamento della dose con il ricorso a piu' applicazioni ripetute nell'anno; c) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attivita' agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare; d) lo spandimento di liquami con sistemi di erogazione a bassa pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto. 11. Nelle zone vulnerabili da nitrati vanno adottate le seguenti misure: a) adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformi al CBPA; b) adozione di pratiche irrigue e di fertirrigazione secondo le modalita' previste dall'allegato C al fine di contenere la lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e il rischio di ruscellamento di fertilizzanti azotati. 12. Nelle zone vulnerabili da nitrati l'uso di concimi azotati e' consentito al momento della semina o in presenza della coltura. Prima della semina l'uso di concimi azotati e' consentito: a) sulle colture annuali a ciclo primaverile-estivo, purche' vengano limitati al massimo i quantitativi apportati e il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina; b) sulle altre colture, purche' siano impiegati concimi contenenti piu' elementi nutritivi e il quantitativo apportato non superi i 30 chilogrammi per ettaro. 13. Per ridurre al minimo le perdite di azoto per lisciviazione ed ottimizzare l'efficienza della concimazione nelle zone vulnerabili da nitrati e' necessario distribuire l'azoto nelle fasi di maggiore assorbimento delle colture, favorendo il frazionamento del quantitativo in piu' distribuzioni. Non sono ammessi apporti di concimi azotati in un'unica soluzione superiori ai 100 chilogrammi per ettaro di azoto per le colture erbacee ed orticole e a 60 chilogrammi per ettaro per le colture legnose agrarie, fatto salvo l'uso di concimi azotati a lenta cessione o addizionati con inibitori della nitrificazione o dell'ureasi. 14. Nelle zone vulnerabili da nitrati, ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale sono garantite una copertura dei suoli tramite colture intercalari o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, ovvero altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati. Art. 24. Comunicazione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, PUA delle pratiche di fertilizzazione e trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue nelle zone vulnerabili da nitrati 1. Presentano la comunicazione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue nelle zone vulnerabili da nitrati nel rispetto dei contenuti e secondo le modalita' di cui all'articolo 14: a) gli allevamenti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 152/2006; b) gli allevamenti bovini con piu' di 500 UBA, determinati conformemente alla tabella 6 dell'allegato A; c) le aziende che producono o utilizzano in un anno un quantitativo superiore a 1.000 chilogrammi di azoto al campo da effluenti di allevamento calcolati sulla base dei valori delle tabelle 1 e 2 dell'allegato A; d) le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica di acque reflue. 2. Nelle zone vulnerabili da nitrati, sono esonerate dalla presentazione della comunicazione o presentano la comunicazione semplificata le aziende di cui alla tabella 1 dell'allegato D, sulla base dell'utilizzo agronomico di azoto al campo e della zona interessata. 3. Presentano il PUA delle pratiche di fertilizzazione nelle zone vulnerabili da nitrati nel rispetto dei contenuti e secondo le modalita' di cui all'articolo 15: a) gli allevamenti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 152/2006; b) gli allevamenti bovini con piu' di 500 UBA determinati conformemente alla tabella 6 dell'allegato A; c) le aziende che producono o utilizzano in un anno un quantitativo superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo da effluenti di allevamento. 4. Nelle zone vulnerabili da nitrati, ai fini della predisposizione del PUA, per minimizzare le perdite di azoto nell'ambiente, l'utilizzo dei fertilizzanti azotati e' effettuato, ai sensi della parte A-IV dell'allegato 7 alla parte III del decreto legislativo 152/2006, nel rispetto dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo, dall'atmosfera e dalla fertilizzazione, corrispondente: a) alla quantita' di azoto presente nel suolo nel momento in cui la coltura comincia ad assorbirlo in maniera significativa; b) all'apporto di composti di azoto tramite la mineralizzazione netta delle riserve di azoto organico nel suolo; c) all'azoto da deposizione atmosferica; d) all'aggiunta di azoto proveniente da effluenti di allevamento; e) all'aggiunta di azoto proveniente da acque reflue; f) all'aggiunta di azoto proveniente dal riutilizzo irriguo di acque depurate di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152); g) all'aggiunta di azoto proveniente da concimi azotati e ammendanti organici; h) all'aggiunta di azoto proveniente da fanghi di depurazione. 5. Nelle zone vulnerabili da nitrati il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue e' soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 16. Art. 25. Registro delle fertilizzazioni azotate nelle zone vulnerabili da nitrati 1. Nelle zone vulnerabili da nitrati i soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione di cui all'articolo 14, curano la registrazione delle operazioni di applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati. Sono esonerati i soggetti che compilano il registro previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 99/1992. 2. Le operazioni di cui al comma 1 sono registrate entro quindici giorni dalla loro effettuazione. 3. Il registro delle fertilizzazioni azotate e' scaricabile dal SIAGRI.FVG in formato cartaceo o digitale, dopo l'avvenuta comunicazione di cui all'articolo 24 e viene conservato in azienda per almeno tre anni dall'ultima registrazione. 4. Il registro delle fertilizzazioni azotate contiene: a) la data dell'operazione; b) l'indicazione dei terreni oggetto della fertilizzazione distinti tra aziendali e in uso a terzi; c) la superficie utilizzata per la fertilizzazione; d) il tipo di fertilizzante utilizzato; e) il titolo in azoto, fosforo e potassio, in caso di utilizzo di concimi azotati e ammendanti organici; f) la quantita' di fertilizzante apportato. 5. In caso di fertilizzazioni azotate su terreni in uso a terzi nelle zone vulnerabili da nitrati, l'utilizzatore comunica le informazioni di cui al comma 4 all'azienda che mette a disposizione i terreni affinche', se tenuta, registri l'operazione anche sul proprio registro. Art. 26. Informazioni sullo stato di attuazione delle disposizioni nelle zone vulnerabili da nitrati 1. La Regione, tramite la Direzione centrale competente in materia di ambiente trasmette le informazioni sullo stato di attuazione del presente regolamento all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), secondo le modalita' e le scadenze di cui alle schede 27, 27bis, 28 29, 30 e 31 del settore 3 dell'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2002 (Modalita' di informazione sullo stato di qualita' delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152). Capo IV DISPOSIZIONI COMUNI PER LE ZONE ORDINARIE E LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI Art. 27. Formazione e informazione degli agricoltori 1. La Regione attua, ai sensi dell'articolo 92, comma 8, lettera b), del decreto legislativo 152/2006, interventi di formazione e informazione sul presente regolamento e sul CBPA, al fine di: a) far conoscere alle aziende situate nelle zone vulnerabili da nitrati le norme in materia di effluenti di allevamento, di acque reflue e di altri fertilizzanti azotati, attraverso un'azione di carattere divulgativo; b) formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo al fine di mantenere aggiornato il livello di conformita' aziendale alle normative ambientali; c) mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale rivolto alle aziende; d) promuovere la graduale penetrazione nelle aziende dei sistemi di gestione ambientale. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione centrale competente in materia di agricoltura anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) di cui alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), dell'Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia e dei soggetti erogatori dei servizi di promozione e conoscenza di cui alla legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)). Art. 28. Impianti aziendali o interaziendali per la gestione degli effluenti di allevamento 1. La gestione degli effluenti di allevamento attraverso impianti aziendali o interaziendali e' basata su tecniche finalizzate al ripristino di un corretto equilibrio agricoltura-ambiente, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato F. Capo V CONTROLLI E SANZIONI Art. 29. Controlli in zone vulnerabili da nitrati 1. Per i controlli nelle zone vulnerabili da nitrati la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) di cui alla legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA) per: a) la verifica della concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee; b) la valutazione dello stato trofico delle acque superficiali. 2. L'ARPA, sulla base di un programma di monitoraggio, effettua i controlli ambientali per la verifica e valutazione di quanto previsto al comma 1, utilizzando stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere. 3. La frequenza dei controlli di cui al comma 2 garantisce l'acquisizione di dati sufficienti ad evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati per i seguenti fini: a) valutazione dell'efficacia del programma d'azione; b) revisione delle zone vulnerabili; c) designazione di nuove zone vulnerabili. 4. La Regione si avvale dell'ERSA per la predisposizione e l'attuazione, anche in collaborazione con gli Ispettorati agricoltura e foreste e con il Servizio del corpo forestale regionale, di un piano di controllo sulle modalita' di utilizzazione agronomica nelle aziende in zone vulnerabili da nitrati per la verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento. 5. Nell'ambito delle verifiche di cui al comma 4, l'ERSA effettua periodicamente, anche in collaborazione con l'ARPA, un'analisi dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti di allevamento per la determinazione della concentrazione di rame, zinco in forma totale, fosforo in forma assimilabile e sodio scambiabile secondo i metodi di analisi chimica del suolo di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 13 settembre 1999 (Approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo»). 6. La Regione, avvalendosi dell'ERSA e sulla base delle verifiche di cui al comma 5, definisce con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 i limiti di accettabilita' delle concentrazioni nel suolo di rame, zinco e fosforo sulla base delle specifiche condizioni locali. 7. La Regione si avvale dell'ERSA per svolgere, anche in collaborazione con gli Ispettorati agricoltura e foreste e con il Servizio del corpo forestale regionale, i sopralluoghi sui terreni delle aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica indicati nel PUA di cui all'articolo 15 per la verifica della: a) effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione; b) presenza delle colture indicate nella comunicazione e relativo PUA; c) rispondenza dei mezzi e delle modalita' di applicazione al terreno. 8. Ai fini delle verifiche di cui al presente articolo l'organo di controllo tiene anche conto delle procedure di cui all'articolo 30. 9. L'ERSA nell'ambito delle attivita' di controllo aziendale e in caso di inosservanza alle disposizioni del regolamento puo', ai sensi dell'articolo 20, comma 4 bis, della legge regionale 16/2008, impartire specifiche prescrizioni. Art. 30. Controlli in zone ordinarie 1. Nelle zone ordinarie la Regione si avvale dell'ERSA per organizzare ed effettuare, sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a disposizione, anche in collaborazione con gli Ispettorati agricoltura e foreste e con il Servizio del corpo forestale regionale, controlli cartolari con incrocio di dati e controlli nelle aziende per la verifica della conformita' dell'utilizzazione agronomica alle prescrizioni contenute nel presente regolamento. 2. I controlli cartolari si effettuano per almeno il 10 per cento delle comunicazioni ricevute nell'anno e i controlli aziendali per almeno il 4 per cento delle stesse comunicazioni con inclusione delle analisi dei suoli dei comprensori piu' intensamente coltivati al fine di valutare la presenza di eccessi di azoto e fosforo applicati al terreno. 3. Al fine di programmare i controlli di cui al comma 1, l'ERSA predispone annualmente una relazione che evidenzia il diverso grado di rischio ambientale e igienico-sanitario sul territorio regionale. 4. Si applica l'articolo 29, comma 9. Art. 31. Sanzioni 1. In caso di inosservanza delle norme tecniche del regolamento o delle prescrizioni di cui all'articolo 29, comma 9, l'ERSA puo' disporre, previa diffida, la sospensione a tempo determinato o il divieto di esercizio dell'attivita' di utilizzazione agronomica, ai sensi dell'articolo 20, comma 4 ter, della legge regionale 16/2008. 2. Ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 16/2008, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni degli obblighi previsti dal regolamento relativi alla comunicazione e al PUA di cui agli articoli 14, 15 e 24, comportano l'applicazione, da parte dell'ERSA, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6000 euro. 3. Sono fatti salvi i casi di riduzione, esclusione e decadenza degli aiuti concessi nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per violazione degli obblighi connessi al regime di condizionalita'. Capo VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 32. Disposizioni transitorie 1. Le comunicazioni e i PUA presentati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2007, n. 536 recante la disciplina della comunicazione di avvio della attivita' di spandimento degli effluenti di allevamento, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento conservano efficacia fino alla scadenza. 2. La comunicazione e il PUA di cui agli articoli 14,15 e 24 sono compilati e stampati utilizzando il S.I.AGRI.FVG, a decorrere dalla data stabilita con decreto del Direttore del Servizio competente della Direzione centrale competente in materia di agricoltura pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione. 3. Nelle more dell'adozione della procedura di compilazione e stampa attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, comunicazione e PUA sono presentati alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura in formato cartaceo, con le modalita' di cui agli articoli 14 e 15, secondo quanto stabilito nell'allegato D. 4. Il registro delle fertilizzazioni di cui all'articolo 25 e' scaricabile dal SIAGRI.FVG a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 2. Art. 33. Abrogazioni 1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 25 maggio 2010, n. 108 (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) recante il Programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili). Art. 34. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis).