(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
          della Regione Toscana n. 67 del 7 dicembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi 4 e 5, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2007, recante organizzazione comune dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune  del  mercato  vitivinicolo,
che e' stato inserito, con il regolamento (CE)  n.  491/2009  del  25
maggio 2009, nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del  22
ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 555/2008  della  Commissione,  del  28
giugno 2008, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 479/2008 del  Consiglio  relativo  all'organizzazione  comune  del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con i Paesi terzi,  al  potenziale  produttivo  e  ai  controlli  nel
settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 436/2009  della  Commissione,  del  26
maggio 2009, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 479/2008 del Consiglio in ordine  allo  schedario  viticolo,  alle
dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il  controllo  del
mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti  e  alla
tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; 
  Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
europee - Legge comunitaria 2008); 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61  (Tutela  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini  in
attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88); 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 16 dicembre  2010  (Disposizioni  applicative  del  decreto
legislativo  8  aprile  2010,  n.  61,  relativo  alla  tutela  delle
denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche  dei  vini,
per quanto concerne la disciplina dello schedario  viticolo  e  della
rivendicazione annuale delle produzioni); 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 11 novembre 2011 (Disciplina degli esami  analitici  per  i
vini DOP e IGP, degli  esami  organolettici  e  dell'attivita'  delle
commissioni  di  degustazione  per  i  vini  DOP   e   del   relativo
finanziamento); 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta del 13 settembre 2012; 
  Considerato quanto segue: 
      1. L'attuale disciplina  regionale  in  materia  di  potenziale
vitivinicolo  deve  essere  modificata,  sia   per   adeguarla   alle
disposizioni del decreto legislativo n. 61/2010 e del d.m.  politiche
agricole 16 dicembre 2010, con i quali il legislatore statale ha dato
attuazione alla normativa europea in materia, sia per tener conto  di
alcune  esigenze   di   semplificazione   manifestatesi   nel   corso
dell'applicazione delle norme; 
      2. Diverse disposizioni della legge regionale 18 marzo 2009, n.
9  (Disciplina  per  la  gestione  e  il  controllo  del   potenziale
viticolo),  in  particolare  quelle  relative  alla  disciplina   del
potenziale vitivinicolo, sono state riconfermate.  Tuttavia,  tenendo
conto del numero delle modifiche si e' ritenuto opportuno abrogare la
citata legge, anche al fine di rivalutare la sistematica  dell'intero
impianto normativo; 
      3. Nelle more dell'attuazione della riforma del  sistema  degli
enti   locali,   alcune   funzioni   amministrative   nella   materia
disciplinata dalla presente legge  continuano  ad  essere  attribuite
alle province,  in  coerenza  con  i  principi  di  sussidiarieta'  e
adeguatezza di cui all'art. 118, primo comma, della Costituzione; 
      4. Lo schedario  viticolo,  strumento  per  la  gestione  e  il
controllo del  potenziale  viticolo,  che  e'  parte  integrante  del
sistema integrato di  gestione  e  controllo  (SIGC),  necessita,  in
attuazione delle disposizioni europee, di  essere  integrato  con  il
sistema di identificazione geografica delle  particelle  agricole,  e
pertanto   le   superfici   vitate    devono    essere    individuate
geograficamente e validate da parte degli enti competenti; 
      5.  Nello  schedario  viticolo  le  informazioni  inerenti   le
superfici vitate impiantate,  con  l'indicazione  della  composizione
ampelografia e di tutte le altre informazioni di carattere tecnico  e
l'indicazione  dell'idoneita'   tecnico-produttiva,   sono   riferite
all'unita' tecnico-economica (UTE) in  quanto  attributi  dell'unita'
vitata,  mentre  i  diritti  di  reimpianto  iscritti  nel   registro
informatico pubblico dei diritti di impianto e dei diritti  di  nuovo
impianto e la superficie rivendicabile per ciascuna denominazione  di
origine (DO), sono riferiti all'azienda in  quanto  non  direttamente
legate alle superfici vitate impiantate; 
      6. Il legislatore nazionale ha recentemente modificato le norme
in  materia  di  certificazione  del  materiale  di   moltiplicazione
vegetativa della vite, stabilendo che tale attivita' e' di competenza
regionale. E' pertanto necessario prevedere che i  diritti  di  nuovo
impianto   per    le    piante    madri    marze    siano    concessi
dall'amministrazione regionale; 
      7. Per semplificare  ulteriormente  le  procedure  relative  al
reimpianto da diritto, al sovrainnesto e al reimpianto di un  vigneto
per consumo familiare, e' stato previsto di rendere  obbligatoria  la
sola  dichiarazione  di   avvenuto   intervento;   la   dichiarazione
preventiva resta unicamente per il reimpianto anticipato  in  quanto,
in tale caso, si rende necessario prevedere la creazione del  diritto
di reimpianto anticipato e la sua iscrizione all'interno del registro
dei  diritti,  nonche'  acquisire  una  cauzione  a  garanzia   della
successiva estirpazione dei vigneti; 
      8. La disciplina per il trasferimento dei diritti di reimpianto
e' posta per garantire il rispetto  della  normativa  europea  e,  in
particolare, per assicurare che  il  trasferimento  non  comporti  un
aumento del potenziale produttivo, anche con riferimento al passaggio
da superficie non irrigua a superficie irrigua; 
      9. Per adeguare la normativa regionale alle nuove  disposizioni
statali si eliminano gli albi,  si  stabiliscono  i  criteri  per  la
verifica   dell'idoneita'   tecnico-produttiva    ai    fini    della
rivendicazione delle produzioni dei vini a DO e si  attribuisce  alle
province la competenza a disciplinare l'iscrizione dei  vigneti  allo
schedario   ai   fini    dell'idoneita'    tecnico-produttiva    alla
rivendicazione  delle  relative  denominazioni  (DO)  per   garantire
l'equilibrio di mercato; 
      10. In ragione del fatto che nel previgente  sistema  regionale
l'iscrizione agli albi poteva essere assoggettata a delle limitazioni
per conseguire l'equilibrio di mercato, e' necessario prevedere delle
norme  di  adeguamento  al  nuovo  quadro  normativo  nonche'   delle
disposizioni transitorie; 
      11. Per applicare le disposizioni europee relative  all'obbligo
di  distillazione  dei  vini   ottenuti   da   superfici   impiantate
illegalmente o l'opzione della vendemmia verde di cui  il  produttore
puo' avvalersi, e' necessario confermare le  norme  procedurali  gia'
fissate con la legge regionale n. 9/2009; 
      12. E' necessario adeguare il sistema  sanzionatorio  regionale
alle sopravvenute disposizioni europee e statali nonche'  alle  nuove
modalita' di gestione  del  potenziale  viticolo  introdotte  con  la
presente legge. Al fine di garantire  il  rispetto  delle  norme  sul
potenziale viticolo, occorre introdurre sanzioni  pecuniarie  il  cui
importo sia adeguato alla gravita' della violazione e alla superficie
vitata oggetto della violazione; 
      13. Per gli interventi sullo schedario  viticolo,  nonche'  per
garantire modalita' di  controllo  il  piu'  possibile  uniformi  sul
territorio  regionale,  sono  necessarie   norme   regolamentari   di
dettaglio e norme tecniche di attuazione e, pertanto, si  prevede  un
regolamento di attuazione della presente legge; 
      14.  Per  attuare  le  disposizioni  statali  in   materia   di
istituzione delle commissioni  di  degustazione  e  di  tenuta  degli
elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori per vini a  DO,  sono
previste norme per l'istituzione delle  commissioni  di  degustazione
nonche' per la nomina del presidente, del segretario e  dei  relativi
supplenti e viene attribuita alle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura (CCIAA) la tenuta dell'elenco dei  tecnici
degustatori e l'elenco degli esperti degustatori per i vini a DO,  in
considerazione  dell'esperienza  maturata  dalle  stesse  nell'ambito
dell'attivita' esercitata  ai  sensi  della  precedente  normativa  e
garantendo in tal modo continuita' all'attivita' fin qui svolta dalle
CCIAA; 
 
                            A p p r o v a 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. La presente legge disciplina la gestione ed il  controllo  dello
schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni,  nel
rispetto della normativa statale e europea in materia. 
  2. La presente legge, in  applicazione  del  decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali  11  novembre  2011
(Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP,  degli  esami
organolettici e dell'attivita' delle commissioni di degustazione  per
i vini DOP e del  relativo  finanziamento),  disciplina  altresi'  le
commissioni  di  degustazione  di  cui  all'art.   15   del   decreto
legislativo 8 aprile 2010,  n.  61  (Tutela  delle  denominazioni  di
origine e  delle  indicazioni  geografiche  dei  vini  in  attuazione
dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n.  88),  nonche'  la  tenuta
degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori. 
  3. Le disposizioni contenute nella presente legge non si  applicano
alle superfici vitate di estensione pari o  inferiore  a  2  are  per
conduttore e le  cui  produzioni  sono  destinate  esclusivamente  al
consumo familiare.