(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 67 del 7 dicembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi 4 e 5, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto; Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che e' stato inserito, con il regolamento (CE) n. 491/2009 del 25 maggio 2009, nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008); Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88); Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2010 (Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni); Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 novembre 2011 (Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attivita' delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 settembre 2012; Considerato quanto segue: 1. L'attuale disciplina regionale in materia di potenziale vitivinicolo deve essere modificata, sia per adeguarla alle disposizioni del decreto legislativo n. 61/2010 e del d.m. politiche agricole 16 dicembre 2010, con i quali il legislatore statale ha dato attuazione alla normativa europea in materia, sia per tener conto di alcune esigenze di semplificazione manifestatesi nel corso dell'applicazione delle norme; 2. Diverse disposizioni della legge regionale 18 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo), in particolare quelle relative alla disciplina del potenziale vitivinicolo, sono state riconfermate. Tuttavia, tenendo conto del numero delle modifiche si e' ritenuto opportuno abrogare la citata legge, anche al fine di rivalutare la sistematica dell'intero impianto normativo; 3. Nelle more dell'attuazione della riforma del sistema degli enti locali, alcune funzioni amministrative nella materia disciplinata dalla presente legge continuano ad essere attribuite alle province, in coerenza con i principi di sussidiarieta' e adeguatezza di cui all'art. 118, primo comma, della Costituzione; 4. Lo schedario viticolo, strumento per la gestione e il controllo del potenziale viticolo, che e' parte integrante del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), necessita, in attuazione delle disposizioni europee, di essere integrato con il sistema di identificazione geografica delle particelle agricole, e pertanto le superfici vitate devono essere individuate geograficamente e validate da parte degli enti competenti; 5. Nello schedario viticolo le informazioni inerenti le superfici vitate impiantate, con l'indicazione della composizione ampelografia e di tutte le altre informazioni di carattere tecnico e l'indicazione dell'idoneita' tecnico-produttiva, sono riferite all'unita' tecnico-economica (UTE) in quanto attributi dell'unita' vitata, mentre i diritti di reimpianto iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di impianto e dei diritti di nuovo impianto e la superficie rivendicabile per ciascuna denominazione di origine (DO), sono riferiti all'azienda in quanto non direttamente legate alle superfici vitate impiantate; 6. Il legislatore nazionale ha recentemente modificato le norme in materia di certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite, stabilendo che tale attivita' e' di competenza regionale. E' pertanto necessario prevedere che i diritti di nuovo impianto per le piante madri marze siano concessi dall'amministrazione regionale; 7. Per semplificare ulteriormente le procedure relative al reimpianto da diritto, al sovrainnesto e al reimpianto di un vigneto per consumo familiare, e' stato previsto di rendere obbligatoria la sola dichiarazione di avvenuto intervento; la dichiarazione preventiva resta unicamente per il reimpianto anticipato in quanto, in tale caso, si rende necessario prevedere la creazione del diritto di reimpianto anticipato e la sua iscrizione all'interno del registro dei diritti, nonche' acquisire una cauzione a garanzia della successiva estirpazione dei vigneti; 8. La disciplina per il trasferimento dei diritti di reimpianto e' posta per garantire il rispetto della normativa europea e, in particolare, per assicurare che il trasferimento non comporti un aumento del potenziale produttivo, anche con riferimento al passaggio da superficie non irrigua a superficie irrigua; 9. Per adeguare la normativa regionale alle nuove disposizioni statali si eliminano gli albi, si stabiliscono i criteri per la verifica dell'idoneita' tecnico-produttiva ai fini della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO e si attribuisce alle province la competenza a disciplinare l'iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell'idoneita' tecnico-produttiva alla rivendicazione delle relative denominazioni (DO) per garantire l'equilibrio di mercato; 10. In ragione del fatto che nel previgente sistema regionale l'iscrizione agli albi poteva essere assoggettata a delle limitazioni per conseguire l'equilibrio di mercato, e' necessario prevedere delle norme di adeguamento al nuovo quadro normativo nonche' delle disposizioni transitorie; 11. Per applicare le disposizioni europee relative all'obbligo di distillazione dei vini ottenuti da superfici impiantate illegalmente o l'opzione della vendemmia verde di cui il produttore puo' avvalersi, e' necessario confermare le norme procedurali gia' fissate con la legge regionale n. 9/2009; 12. E' necessario adeguare il sistema sanzionatorio regionale alle sopravvenute disposizioni europee e statali nonche' alle nuove modalita' di gestione del potenziale viticolo introdotte con la presente legge. Al fine di garantire il rispetto delle norme sul potenziale viticolo, occorre introdurre sanzioni pecuniarie il cui importo sia adeguato alla gravita' della violazione e alla superficie vitata oggetto della violazione; 13. Per gli interventi sullo schedario viticolo, nonche' per garantire modalita' di controllo il piu' possibile uniformi sul territorio regionale, sono necessarie norme regolamentari di dettaglio e norme tecniche di attuazione e, pertanto, si prevede un regolamento di attuazione della presente legge; 14. Per attuare le disposizioni statali in materia di istituzione delle commissioni di degustazione e di tenuta degli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori per vini a DO, sono previste norme per l'istituzione delle commissioni di degustazione nonche' per la nomina del presidente, del segretario e dei relativi supplenti e viene attribuita alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) la tenuta dell'elenco dei tecnici degustatori e l'elenco degli esperti degustatori per i vini a DO, in considerazione dell'esperienza maturata dalle stesse nell'ambito dell'attivita' esercitata ai sensi della precedente normativa e garantendo in tal modo continuita' all'attivita' fin qui svolta dalle CCIAA; A p p r o v a la presente legge: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina la gestione ed il controllo dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni, nel rispetto della normativa statale e europea in materia. 2. La presente legge, in applicazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 novembre 2011 (Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attivita' delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento), disciplina altresi' le commissioni di degustazione di cui all'art. 15 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88), nonche' la tenuta degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori. 3. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle superfici vitate di estensione pari o inferiore a 2 are per conduttore e le cui produzioni sono destinate esclusivamente al consumo familiare.