Art. 11 
 
    Dichiarazione per gli impianti destinati al consumo familiare 
 
  1. In caso di impianto di una  superficie  vitata  i  cui  prodotti
vitivinicoli sono destinati esclusivamente al  consumo  familiare  il
conduttore  dichiara  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, in via telematica tramite la  DUA  o  analogo
strumento cartaceo, l'avvenuto intervento entro sessanta giorni dalla
sua realizzazione. 
  2. Nella dichiarazione di cui al comma 1, il  conduttore  dichiara,
in particolare: 
    a) che la superficie vitata impiantata e' superiore alle 2 are  e
inferiore o pari alle 10 are; 
    b) che non dispone di altre superfici  vitate,  ad  eccezione  di
eventuali altre  superfici  vitate  destinate  al  consumo  familiare
purche' nell'insieme la superficie impiantata dell'UTE sia  inferiore
o pari alle 10 are; 
    c) che si impegna a non commercializzare le produzioni ottenute; 
    d) che l'intervento e' conforme alla normativa europea, statale e
regionale vigente. 
  3. La  provincia,  entro  centottanta  giorni  dalla  comunicazione
dell'avvenuto   impianto,    provvede    alla    validazione    della
rappresentazione grafica delle superfici vitate impiantate. 
  4. Il conduttore comunica, in  via  telematica  tramite  la  DUA  o
analogo  strumento  cartaceo,  entro  sessanta  giorni,   l'eventuale
estirpazione  dell'impianto,  indicando  graficamente  la  superficie
vitata estirpata. 
  5. La provincia provvede a validare la superficie vitata estirpata,
indicata nella DUA di cui al comma 4, ai fini dell'aggiornamento  del
SIGC, entro centottanta giorni  dalla  presentazione  della  medesima
DUA.