Art. 11 Dichiarazione per gli impianti destinati al consumo familiare 1. In caso di impianto di una superficie vitata i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare il conduttore dichiara ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in via telematica tramite la DUA o analogo strumento cartaceo, l'avvenuto intervento entro sessanta giorni dalla sua realizzazione. 2. Nella dichiarazione di cui al comma 1, il conduttore dichiara, in particolare: a) che la superficie vitata impiantata e' superiore alle 2 are e inferiore o pari alle 10 are; b) che non dispone di altre superfici vitate, ad eccezione di eventuali altre superfici vitate destinate al consumo familiare purche' nell'insieme la superficie impiantata dell'UTE sia inferiore o pari alle 10 are; c) che si impegna a non commercializzare le produzioni ottenute; d) che l'intervento e' conforme alla normativa europea, statale e regionale vigente. 3. La provincia, entro centottanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto impianto, provvede alla validazione della rappresentazione grafica delle superfici vitate impiantate. 4. Il conduttore comunica, in via telematica tramite la DUA o analogo strumento cartaceo, entro sessanta giorni, l'eventuale estirpazione dell'impianto, indicando graficamente la superficie vitata estirpata. 5. La provincia provvede a validare la superficie vitata estirpata, indicata nella DUA di cui al comma 4, ai fini dell'aggiornamento del SIGC, entro centottanta giorni dalla presentazione della medesima DUA.