Art. 12 Trasferimento dei diritti di reimpianto 1. Ai sensi dell'art. 85-decies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e' consentito il trasferimento dei diritti di reimpianto: a) in caso di trasferimento della conduzione totale o parziale di una azienda; b) in caso di compravendita di diritti di reimpianto. 2. Non e' considerato trasferimento di diritto il passaggio di un diritto da una UTE ad un'altra condotta dal medesimo conduttore, anche nel caso in cui la proprieta' delle due UTE sia diversa. 3. I diritti di reimpianto oggetto di trasferimento devono essere validi e privi di vincoli al trasferimento. 4. Con i diritti di reimpianto provenienti da un trasferimento di cui al comma 1, lettera b), possono essere realizzate superfici vitate solo se atte alla produzione di vini a DO. 5. Il diritto acquisito a seguito di trasferimento deve essere registrato a cura della provincia nel registro dei diritti su richiesta del conduttore che ha acquisito il diritto. La richiesta di registrazione del diritto e' presentata tramite la DUA allegando l'atto di trasferimento del diritto. La provincia provvede a registrare il diritto nel registro dei diritti entro sessanta giorni dalla presentazione della DUA. 6. Nel passaggio da superficie non irrigua a superficie irrigua si applica un coefficiente di riduzione pari al 10 per cento della superficie. 7. Nel caso in cui il titolare di un diritto di reimpianto, iscritto nel registro di cui all'art. 3, trasferisca tale diritto in altre regioni, comunica alla provincia che ha certificato il diritto tramite la DUA l'avvenuto trasferimento entro sessanta giorni. La provincia provvede alla cancellazione del diritto dal registro di cui all'art. 3.