Art. 12 
 
               Trasferimento dei diritti di reimpianto 
 
  1. Ai sensi dell'art. 85-decies del regolamento (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei
mercati  agricoli  e  disposizioni  specifiche  per  taluni  prodotti
agricoli (regolamento unico OCM), e' consentito il trasferimento  dei
diritti di reimpianto: 
    a) in caso di trasferimento della conduzione totale o parziale di
una azienda; 
    b) in caso di compravendita di diritti di reimpianto. 
  2. Non e' considerato trasferimento di diritto il passaggio  di  un
diritto da una UTE ad  un'altra  condotta  dal  medesimo  conduttore,
anche nel caso in cui la proprieta' delle due UTE sia diversa. 
  3. I diritti di reimpianto oggetto di trasferimento  devono  essere
validi e privi di vincoli al trasferimento. 
  4. Con i diritti di reimpianto provenienti da un  trasferimento  di
cui al comma 1,  lettera  b),  possono  essere  realizzate  superfici
vitate solo se atte alla produzione di vini a DO. 
  5. Il diritto acquisito a  seguito  di  trasferimento  deve  essere
registrato a  cura  della  provincia  nel  registro  dei  diritti  su
richiesta del conduttore che ha acquisito il diritto. La richiesta di
registrazione del diritto e'  presentata  tramite  la  DUA  allegando
l'atto  di  trasferimento  del  diritto.  La  provincia  provvede   a
registrare il diritto nel registro dei diritti entro sessanta  giorni
dalla presentazione della DUA. 
  6. Nel passaggio da superficie non irrigua a superficie irrigua  si
applica un coefficiente di riduzione  pari  al  10  per  cento  della
superficie. 
  7. Nel caso in  cui  il  titolare  di  un  diritto  di  reimpianto,
iscritto nel registro di cui all'art. 3, trasferisca tale diritto  in
altre regioni, comunica alla provincia che ha certificato il  diritto
tramite la DUA l'avvenuto trasferimento  entro  sessanta  giorni.  La
provincia provvede alla cancellazione del diritto dal registro di cui
all'art. 3.