Art. 15 
 
Disciplina della rivendicazione delle produzioni dei vini  a  DO  per
                 conseguire l'equilibrio di mercato 
 
  1. Le province, su proposta dei consorzi di tutela riconosciuti dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  e  sentite
le  organizzazioni  professionali  agricole  e  cooperative,  possono
limitare l'iscrizione delle superfici vitate allo schedario  ai  fini
dell'idoneita' alla rivendicazione delle relative DO  per  conseguire
l'equilibrio di mercato a tutela della denominazione attraverso: 
    a) la determinazione della superficie iscrivibile allo  schedario
ai fini dell'idoneita' alla  rivendicazione,  di  seguito  denominata
superficie rivendicabile; 
    b)  la  determinazione  dei  criteri  per  l'assegnazione   della
superficie rivendicabile a livello aziendale. 
  2. La limitazione di cui al comma 1, puo' avere una durata  massima
di tre anni ed e' rinnovabile su proposta dei consorzi  di  tutela  e
sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative. 
  3. In caso di DO ricadenti su  piu'  province,  ciascuna  provincia
adotta il provvedimento di cui al  comma  1,  per  il  territorio  di
propria competenza, sentite le altre province interessate. 
  4. La superficie rivendicabile e' assegnata a livello  aziendale  e
registrata  nello  schedario  viticolo  e  deve   essere   esercitata
nell'ambito delle  superfici  vitate  impiantate  che,  nell'azienda,
hanno attitudine produttiva alla medesima DO. 
  5. Il trasferimento della superficie  rivendicabile  e'  consentito
esclusivamente  tramite  il  trasferimento  allo  stesso  titolo   di
un'equivalente superficie  vitata  o  di  un  diritto  di  reimpianto
aziendale di superficie equivalente. 
  6.  Il  conduttore  che  acquisisce  una  superficie  rivendicabile
accompagnata  da  un  diritto  di  reimpianto  o  da   un'equivalente
superficie vitata presenta, contestualmente  alla  registrazione  del
trasferimento  del  diritto  o  del  cambio  di   titolarita'   della
superficie vitata nello  schedario  viticolo,  una  dichiarazione  ai
sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,
tramite la DUA in cui  indica  la  superficie  rivendicabile  che  ha
acquisito e, nel caso  di  trasferimento  di  superficie  vitata,  la
superficie  trasferita.  La  provincia  provvede  alla  cancellazione
dell'equivalente superficie rivendicabile dall'azienda cedente e alla
certificazione della medesima all'azienda acquirente  entro  sessanta
giorni dalla presentazione della DUA. 
  7. Qualora la dichiarazione di cui al comma 6 venga presentata  nei
sessanta giorni precedenti la data di  inizio  della  raccolta  delle
uve,   la   superficie   rivendicabile    si    intende    attribuita
provvisoriamente all'azienda, in attesa della certificazione da parte
della provincia.