Art. 15 Disciplina della rivendicazione delle produzioni dei vini a DO per conseguire l'equilibrio di mercato 1. Le province, su proposta dei consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative, possono limitare l'iscrizione delle superfici vitate allo schedario ai fini dell'idoneita' alla rivendicazione delle relative DO per conseguire l'equilibrio di mercato a tutela della denominazione attraverso: a) la determinazione della superficie iscrivibile allo schedario ai fini dell'idoneita' alla rivendicazione, di seguito denominata superficie rivendicabile; b) la determinazione dei criteri per l'assegnazione della superficie rivendicabile a livello aziendale. 2. La limitazione di cui al comma 1, puo' avere una durata massima di tre anni ed e' rinnovabile su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative. 3. In caso di DO ricadenti su piu' province, ciascuna provincia adotta il provvedimento di cui al comma 1, per il territorio di propria competenza, sentite le altre province interessate. 4. La superficie rivendicabile e' assegnata a livello aziendale e registrata nello schedario viticolo e deve essere esercitata nell'ambito delle superfici vitate impiantate che, nell'azienda, hanno attitudine produttiva alla medesima DO. 5. Il trasferimento della superficie rivendicabile e' consentito esclusivamente tramite il trasferimento allo stesso titolo di un'equivalente superficie vitata o di un diritto di reimpianto aziendale di superficie equivalente. 6. Il conduttore che acquisisce una superficie rivendicabile accompagnata da un diritto di reimpianto o da un'equivalente superficie vitata presenta, contestualmente alla registrazione del trasferimento del diritto o del cambio di titolarita' della superficie vitata nello schedario viticolo, una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, tramite la DUA in cui indica la superficie rivendicabile che ha acquisito e, nel caso di trasferimento di superficie vitata, la superficie trasferita. La provincia provvede alla cancellazione dell'equivalente superficie rivendicabile dall'azienda cedente e alla certificazione della medesima all'azienda acquirente entro sessanta giorni dalla presentazione della DUA. 7. Qualora la dichiarazione di cui al comma 6 venga presentata nei sessanta giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle uve, la superficie rivendicabile si intende attribuita provvisoriamente all'azienda, in attesa della certificazione da parte della provincia.