Art. 17 Controllo 1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle sanzioni, sono esercitate dalle province per le UTE di propria competenza. 2. Nell'espletamento dell'attivita' di controllo, qualora la provincia riscontri una difformita' fra la situazione reale e la situazione risultante dallo schedario, procede all'aggiornamento dello schedario o comunica al conduttore un termine entro il quale e' tenuto ad effettuare l'aggiornamento. 3. Qualora il controllo sia relativo a procedimenti che hanno per oggetto superfici vitate localizzate in una provincia diversa da quella in cui ha sede l'UTE, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al comma 1, la provincia in cui ha sede l'UTE si avvale della provincia in cui ricade la superficie vitata. 4. In applicazione dell'art. 5 del reg. (CE) 436/2009, l'ARTEA procede per ogni conduttore, almeno ogni cinque anni, alla verifica della corrispondenza tra la situazione strutturale risultante dallo schedario e la situazione reale, comunicandone gli esiti alla provincia competente per territorio. 5. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 22, individua i criteri generali per lo svolgimento dei controlli sul potenziale produttivo viticolo. 6. Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative e' disciplinato dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). 7. Alle sanzioni comminate in misura fissa non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 81/2000.