Art. 17 
 
                              Controllo 
 
  1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle  disposizioni  di
cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle sanzioni, sono
esercitate dalle province per le UTE di propria competenza. 
  2.  Nell'espletamento  dell'attivita'  di  controllo,  qualora   la
provincia riscontri una difformita' fra  la  situazione  reale  e  la
situazione  risultante  dallo  schedario,  procede  all'aggiornamento
dello schedario o comunica al conduttore un termine entro il quale e'
tenuto ad effettuare l'aggiornamento. 
  3. Qualora il controllo sia relativo a procedimenti che  hanno  per
oggetto superfici vitate localizzate  in  una  provincia  diversa  da
quella in cui ha sede l'UTE, ai fini dell'esercizio delle funzioni di
controllo di cui al comma 1, la provincia in cui  ha  sede  l'UTE  si
avvale della provincia in cui ricade la superficie vitata. 
  4. In applicazione dell'art. 5  del  reg.  (CE)  436/2009,  l'ARTEA
procede per ogni conduttore, almeno ogni cinque anni,  alla  verifica
della corrispondenza tra la situazione strutturale  risultante  dallo
schedario  e  la  situazione  reale,  comunicandone  gli  esiti  alla
provincia competente per territorio. 
  5. Il regolamento di attuazione di cui  all'art.  22,  individua  i
criteri generali per lo  svolgimento  dei  controlli  sul  potenziale
produttivo viticolo. 
  6. Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative e'
disciplinato  dalla  legge  regionale  28  dicembre   2000,   n.   81
(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). 
  7. Alle sanzioni comminate  in  misura  fissa  non  si  applica  il
pagamento in misura ridotta di cui all'art. 8, comma 4,  della  legge
regionale n. 81/2000.