Art. 18 Sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza degli obblighi di estirpazione 1. Gli impianti viticoli irregolarmente realizzati dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998 non regolarizzati ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo o dell'art. 85-ter del reg. (CE) 1234/2007 entro il 31 dicembre 2009 e non estirpati, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.200,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata. La sanzione si applica a decorrere dal 1 ° luglio 2010 e successivamente ogni dodici mesi a partire dalla data suddetta fino alla data di adempimento dell'obbligo di estirpazione. 2. Gli impianti viticoli irregolarmente realizzati successivamente al 31 agosto 1998 e precedentemente al 1° agosto 2008, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e non estirpati sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.200,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata. La sanzione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 e successivamente ogni dodici mesi a partire dalla data suddetta fino alla data di adempimento dell'obbligo di estirpazione. 3. Gli impianti viticoli irregolarmente realizzati successivamente al 1° agosto 2008, data di entrata in vigore del reg. (CE) 479/2008, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.200,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata, con decorrenza dalla data di impianto e successivamente ogni dodici mesi a partire dalla data suddetta fino alla data di adempimento dell'obbligo di estirpazione. 4. E' soggetto alla sanzione amministrativa di 15,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata interessata, il conduttore che non effettua la comunicazione di cui all'art. 16, comma 3, entro la data ivi stabilita. 5. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 250,00 euro per decara, o frazione di decara, della superficie vitata interessata il conduttore che non presenta il contratto di distillazione entro la fine della campagna viticola in cui sono stati ottenuti i prodotti da destinare alla distillazione, oppure presenta un contratto di distillazione che non copre l'intera produzione, oppure che, avendo dichiarato di usufruire della vendemmia verde, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, non la effettua o la effettua in maniera non completa. 6. La sanzione di cui al comma 5, si applica: a) dal mese successivo alla fine della campagna vitivinicola in cui sono stati ottenuti i prodotti da destinare alla distillazione, nel caso di mancata presentazione del contratto di distillazione o di non copertura dell'intera produzione; b) dal 1° settembre dell'anno in corso, nel caso di mancata o incompleta realizzazione della vendemmia verde. 7. Le sanzioni di cui ai commi da 1 a 5, non si applicano alle superfici pari o inferiori a 10 are e destinate al solo consumo familiare.