Art. 18 
 
Sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza degli obblighi di
                            estirpazione 
 
  1. Gli impianti viticoli irregolarmente realizzati  dal  1°  aprile
1987 al 31 agosto  1998  non  regolarizzati  ai  sensi  dell'art.  2,
paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio,  del  17
maggio  1999,  relativo   all'organizzazione   comune   del   mercato
vitivinicolo o dell'art. 85-ter del reg. (CE) 1234/2007 entro  il  31
dicembre  2009  e  non  estirpati,  sono   soggetti   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria di 1.200,00 euro per decara, o frazione  di
decara, della superficie vitata. La sanzione si applica  a  decorrere
dal 1 ° luglio 2010 e successivamente  ogni  dodici  mesi  a  partire
dalla data suddetta fino alla data  di  adempimento  dell'obbligo  di
estirpazione. 
  2. Gli impianti viticoli irregolarmente realizzati  successivamente
al 31 agosto 1998 e  precedentemente  al  1°  agosto  2008,  data  di
entrata in vigore del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del
29  aprile  2008,  relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato
vitivinicolo,  e  non   estirpati   sono   soggetti   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria di 1.200,00 euro per decara, o frazione  di
decara, della superficie vitata. La sanzione si applica  a  decorrere
dal 1° gennaio 2009 e successivamente  ogni  dodici  mesi  a  partire
dalla data suddetta fino alla data  di  adempimento  dell'obbligo  di
estirpazione. 
  3. Gli impianti viticoli irregolarmente realizzati  successivamente
al 1° agosto 2008, data di entrata in vigore del reg. (CE)  479/2008,
sono soggetti alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  1.200,00
euro per decara, o frazione di decara, della superficie  vitata,  con
decorrenza dalla data di impianto e successivamente ogni dodici  mesi
a  partire  dalla  data  suddetta  fino  alla  data  di   adempimento
dell'obbligo di estirpazione. 
  4. E' soggetto alla  sanzione  amministrativa  di  15,00  euro  per
decara, o frazione di decara, della superficie vitata interessata, il
conduttore che non effettua la  comunicazione  di  cui  all'art.  16,
comma 3, entro la data ivi stabilita. 
  5. E' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  di  250,00
euro per decara,  o  frazione  di  decara,  della  superficie  vitata
interessata  il  conduttore  che  non  presenta   il   contratto   di
distillazione entro la fine della campagna viticola in cui sono stati
ottenuti i prodotti da destinare alla distillazione, oppure  presenta
un contratto di distillazione  che  non  copre  l'intera  produzione,
oppure che, avendo dichiarato di  usufruire  della  vendemmia  verde,
entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, non  la  effettua  o  la
effettua in maniera non completa. 
  6. La sanzione di cui al comma 5, si applica: 
    a) dal mese successivo alla fine della campagna  vitivinicola  in
cui sono stati ottenuti i prodotti da destinare  alla  distillazione,
nel caso di mancata presentazione del contratto di distillazione o di
non copertura dell'intera produzione; 
    b) dal 1° settembre dell'anno in corso, nel  caso  di  mancata  o
incompleta realizzazione della vendemmia verde. 
  7. Le sanzioni di cui ai commi da 1 a  5,  non  si  applicano  alle
superfici pari o inferiori a 10  are  e  destinate  al  solo  consumo
familiare.