Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge si intende per: 
    a) reimpianto e impianto: la messa a dimora delle barbatelle; 
    b) denominazione di origine (DO): in modo indistinto  o  unitario
la denominazione di origine protetta (DOP) e l'indicazione geografica
protetta (IGP); 
    c) data di inizio raccolta: la  data  di  inizio  della  raccolta
delle uve riportata dal produttore negli appositi registri di cui  al
titolo  III,  capo  III,  del  regolamento  (CE)  n.  436/2009  della
Commissione, del 26 maggio 2009, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento  (CE)  n.  479/2008  del  Consiglio  in  ordine  allo
schedario  viticolo,   alle   dichiarazioni   obbligatorie   e   alle
informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che  scortano
il trasporto dei prodotti e alla  tenuta  dei  registri  nel  settore
vitivinicolo; 
    d) unita' vitata (UV): la superficie continua  coltivata  a  vite
che ricade su una sola particella catastale, condotta da una  singola
azienda e che e' omogenea per le seguenti caratteristiche:  forma  di
allevamento, sesto di  coltivazione  e  densita'  di  impianto,  anno
dell'impianto,  presenza  di  irrigazione,  stato  di   coltivazione,
destinazione produttiva, tipo di coltura, attitudine a produrre  vini
DO, varieta' di uva. Riguardo alla varieta' di uva e'  consentita  la
presenza di vitigni complementari, purche' gli stessi non superino il
15 per cento del totale, salvo quanto previsto  dai  disciplinari  di
produzione; in tal caso e' fatto obbligo di  indicare  gli  specifici
vitigni  e  la  percentuale  dei  ceppi  relativi  ad  ogni   vitigno
complementare per le superfici idonee alla produzione di  vini  a  DO
oppure altri a bacca bianca o altri a bacca nera,  per  le  superfici
destinate alla produzioni di altri vini; 
    e) superficie vitata: la superficie  coltivata  a  vite  misurata
all'interno del sesto d'impianto, da filare a  filare  e  da  vite  a
vite, aumentata, in misura del 50  per  cento  del  sesto  d'impianto
oppure fino ad un massimo di 3 metri per le  aree  di  servizio,  ivi
comprese le capezzagne e  le  scarpate  in  caso  di  sistemazioni  a
terrazze  o  gradoni  o  piani  raccordati,  qualora   effettivamente
esistenti.  Per  i  filari   singoli,   la   superficie   vitata   da
considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali,  e'  fino  ad  un
massimo di 1,5 metri per lato e di 3 metri sulle testate per le  aree
di servizio,  ivi  comprese  le  capezzagne,  qualora  effettivamente
esistenti; 
    f)  diritto  di  reimpianto:  il  diritto  a   reimpiantare   una
superficie  vitata  originato  dall'estirpazione  di  una  superficie
vitata equivalente in coltura pura; 
    g) diritto di reimpianto anticipato: il  diritto  a  reimpiantare
una  superficie  vitata  a  fronte  dell'impegno  a   estirpare   una
superficie vitata equivalente, in coltura pura, a quella in cui avra'
luogo l'estirpazione; 
    h) diritto di  nuovo  impianto:  il  diritto  ad  impiantare  una
superficie vitata destinata a nuovi impianti nell'ambito di misure di
ricomposizione fondiaria  o  di  esproprio  per  motivi  di  pubblica
utilita', o a scopi di sperimentazione vitivinicola, o  alla  coltura
di piante madri per marze; 
    i) diritti di impianto: i diritti di  reimpianto,  di  reimpianto
anticipato, di nuovo impianto e diritti di impianto  prelevati  dalla
riserva regionale; 
    j) menzione vigna: il toponimo o il nome  tradizionale  che  puo'
essere utilizzato nella presentazione e nella designazione dei vini a
DOP, ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al  toponimo  o
nome  tradizionale,  purche'  tale  menzione  sia  rivendicata  nella
denuncia annuale di produzione delle  uve  ed  a  condizione  che  la
vinificazione avvenga separatamente e che sia prevista all'interno di
un apposito elenco positivo a livello regionale; 
    k)   certificazione:   l'operazione   effettuata   nel    sistema
informativo dell'Agenzia  regionale  toscana  per  le  erogazioni  in
agricoltura (ARTEA) mediante l'attivazione della funzione «certifica»
da parte di un operatore autorizzato la cui  identita'  e'  accertata
mediante accesso al  sistema  tramite  smart-card  e  registrata  con
apposizione di firma digitale o di firma elettronica  qualificata  ai
sensi  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,   n.   82   (Codice
dell'amministrazione digitale); 
    l) validazione: l'operazione effettuata nel  sistema  informativo
dell'ARTEA mediante l'attivazione della funzione «convalida» da parte
di un operatore autorizzato la cui identita'  e'  accertata  mediante
accesso al sistema tramite smart-card e registrata con apposizione di
firma digitale o  di  firma  elettronica  qualificata  ai  sensi  del
decreto legislativo n. 82/2005.