Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) reimpianto e impianto: la messa a dimora delle barbatelle; b) denominazione di origine (DO): in modo indistinto o unitario la denominazione di origine protetta (DOP) e l'indicazione geografica protetta (IGP); c) data di inizio raccolta: la data di inizio della raccolta delle uve riportata dal produttore negli appositi registri di cui al titolo III, capo III, del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; d) unita' vitata (UV): la superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale, condotta da una singola azienda e che e' omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densita' di impianto, anno dell'impianto, presenza di irrigazione, stato di coltivazione, destinazione produttiva, tipo di coltura, attitudine a produrre vini DO, varieta' di uva. Riguardo alla varieta' di uva e' consentita la presenza di vitigni complementari, purche' gli stessi non superino il 15 per cento del totale, salvo quanto previsto dai disciplinari di produzione; in tal caso e' fatto obbligo di indicare gli specifici vitigni e la percentuale dei ceppi relativi ad ogni vitigno complementare per le superfici idonee alla produzione di vini a DO oppure altri a bacca bianca o altri a bacca nera, per le superfici destinate alla produzioni di altri vini; e) superficie vitata: la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto d'impianto, da filare a filare e da vite a vite, aumentata, in misura del 50 per cento del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, e' fino ad un massimo di 1,5 metri per lato e di 3 metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti; f) diritto di reimpianto: il diritto a reimpiantare una superficie vitata originato dall'estirpazione di una superficie vitata equivalente in coltura pura; g) diritto di reimpianto anticipato: il diritto a reimpiantare una superficie vitata a fronte dell'impegno a estirpare una superficie vitata equivalente, in coltura pura, a quella in cui avra' luogo l'estirpazione; h) diritto di nuovo impianto: il diritto ad impiantare una superficie vitata destinata a nuovi impianti nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilita', o a scopi di sperimentazione vitivinicola, o alla coltura di piante madri per marze; i) diritti di impianto: i diritti di reimpianto, di reimpianto anticipato, di nuovo impianto e diritti di impianto prelevati dalla riserva regionale; j) menzione vigna: il toponimo o il nome tradizionale che puo' essere utilizzato nella presentazione e nella designazione dei vini a DOP, ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purche' tale menzione sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve ed a condizione che la vinificazione avvenga separatamente e che sia prevista all'interno di un apposito elenco positivo a livello regionale; k) certificazione: l'operazione effettuata nel sistema informativo dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) mediante l'attivazione della funzione «certifica» da parte di un operatore autorizzato la cui identita' e' accertata mediante accesso al sistema tramite smart-card e registrata con apposizione di firma digitale o di firma elettronica qualificata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); l) validazione: l'operazione effettuata nel sistema informativo dell'ARTEA mediante l'attivazione della funzione «convalida» da parte di un operatore autorizzato la cui identita' e' accertata mediante accesso al sistema tramite smart-card e registrata con apposizione di firma digitale o di firma elettronica qualificata ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.