Art. 20 Commissioni di degustazione 1. Le commissioni di degustazione di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 61/2010 e al d.m. politiche agricole 11 novembre 2011, sono istituite con atto della Giunta regionale su indicazione della competente struttura di controllo pubblica designata o dell'organismo privato autorizzato di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010 competente per le specifiche DO. 2. In attuazione dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.m. politiche agricole 11 novembre 2011, la commissione di degustazione e' costituita dal presidente, dal relativo supplente, da quattro membri, scelti dagli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori, nonche' dal segretario e dal relativo supplente. 3. Con atto del Presidente della Giunta regionale ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.m. politiche agricole 11 novembre 2011 e secondo la disciplina dettata dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per ciascuna commissione di degustazione sono nominati per un triennio il presidente, il segretario ed i relativi supplenti. 4. Eventuali compensi e rimborsi spese ai membri delle commissioni di degustazione sono a totale carico della struttura di controllo. 5. Le strutture di controllo, sessanta giorni prima del la scadenza delle nomine di cui al comma 3, o al momento dell'indicazione di nuove commissioni di degustazione, indicano per ciascuna di esse il segretario e il relativo supplente, nonche' una rosa di almeno tre nominativi rispettivamente riferiti al presidente e al relativo supplente, scelti dall'elenco dei tecnici degustatori. 6. E' consentita una diversa indicazione del numero dei nominativi di cui al comma 5, su proposta motivata dalla struttura di controllo. 7. Per quanto non previsto dalla presente legge, alle commissioni di degustazione si applica la normativa statale vigente in materia.