Art. 20 
 
                     Commissioni di degustazione 
 
  1. Le commissioni di degustazione di cui all'art. 15, comma 3,  del
decreto legislativo n.  61/2010  e  al  d.m.  politiche  agricole  11
novembre 2011, sono istituite con  atto  della  Giunta  regionale  su
indicazione  della  competente  struttura   di   controllo   pubblica
designata o dell'organismo privato autorizzato di cui all'art. 13 del
decreto legislativo n. 61/2010 competente per le specifiche DO. 
  2. In attuazione dell'art. 5, commi  3  e  4,  del  d.m.  politiche
agricole  11  novembre  2011,  la  commissione  di  degustazione   e'
costituita dal presidente, dal relativo supplente, da quattro membri,
scelti dagli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori, nonche'
dal segretario e dal relativo supplente. 
  3. Con atto del Presidente della Giunta regionale  ai  sensi  degli
articoli 5 e 6 del d.m. politiche agricole 11 novembre 2011 e secondo
la disciplina dettata dalla legge regionale 8  febbraio  2008,  n.  5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli  organi
amministrativi di competenza della Regione), per ciascuna commissione
di degustazione sono nominati  per  un  triennio  il  presidente,  il
segretario ed i relativi supplenti. 
  4. Eventuali compensi e rimborsi spese ai membri delle  commissioni
di degustazione sono a totale carico della struttura di controllo. 
  5. Le strutture di controllo, sessanta giorni prima del la scadenza
delle nomine di cui al comma 3,  o  al  momento  dell'indicazione  di
nuove commissioni di degustazione, indicano per ciascuna di  esse  il
segretario e il relativo supplente, nonche' una rosa  di  almeno  tre
nominativi rispettivamente  riferiti  al  presidente  e  al  relativo
supplente, scelti dall'elenco dei tecnici degustatori. 
  6. E' consentita una diversa indicazione del numero dei  nominativi
di cui al comma 5, su proposta motivata dalla struttura di controllo. 
  7. Per quanto non previsto dalla presente legge,  alle  commissioni
di degustazione si applica la normativa statale vigente in materia.