Art. 24 
 
        Norme transitorie, efficacia differita e abrogazioni 
 
  1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data  di
entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 22  e
da tale data e' abrogata la legge  regionale  18  marzo  2009,  n.  9
(Disciplina  per  la  gestione  e  d  il  controllo  del   potenziale
viticolo). 
  2. Le superfici che risultano iscritte agli albi  dei  vigneti  dei
vini  a  DO  contingentati  alla  data  di  entrata  in  vigore   del
regolamento di cui all'art. 22, comprese le superfici risultanti  sui
diritti di impianto iscritti nel registro  informatico  pubblico  dei
diritti di impianto di cui all'art. 3,  costituiscono  la  superficie
rivendicabile assegnata a livello aziendale di cui all'art. 15, comma
4. 
  3. Coloro che alla data di entrata in vigore della  presente  legge
hanno in corso procedimenti di cancellazione di  iscrizione  all'albo
dei vini DO contingentati per aver utilizzato la quota di  produzione
di  una  determinata  DO  su  superfici  che  non  hanno  l'idoneita'
tecnico-produttiva per quella DO, possono chiedere,  entro  tre  mesi
dall'entrata  in  vigore  del  regolamento  di   cui   all'art.   22,
l'applicazione della  sanzione  di  cui  all'art.  19,  comma  12,  e
mantenere l'iscrizione all'albo ai fini dell'applicazione  del  comma
2. 
  4. Alla data di adozione della disciplina di cui all'art. 15, comma
1, e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore  del  regolamento
di cui  all'art.  22,  gli  atti  di  pianificazione  adottati  dalle
province ai sensi  dell'art.  11  della  legge  regionale  n.  9/2009
cessano di avere efficacia. 
  5.  Ai  fatti  costituenti  illecito  amministrativo  compiuti  nel
periodo di vigenza della legge regionale n. 9/2009 sono applicate  le
sanzioni amministrative previste dalla legge regionale n. 9/2009. 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 30 novembre 2012 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 21 novembre 2012.