Art. 24 Norme transitorie, efficacia differita e abrogazioni 1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 22 e da tale data e' abrogata la legge regionale 18 marzo 2009, n. 9 (Disciplina per la gestione e d il controllo del potenziale viticolo). 2. Le superfici che risultano iscritte agli albi dei vigneti dei vini a DO contingentati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 22, comprese le superfici risultanti sui diritti di impianto iscritti nel registro informatico pubblico dei diritti di impianto di cui all'art. 3, costituiscono la superficie rivendicabile assegnata a livello aziendale di cui all'art. 15, comma 4. 3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno in corso procedimenti di cancellazione di iscrizione all'albo dei vini DO contingentati per aver utilizzato la quota di produzione di una determinata DO su superfici che non hanno l'idoneita' tecnico-produttiva per quella DO, possono chiedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 22, l'applicazione della sanzione di cui all'art. 19, comma 12, e mantenere l'iscrizione all'albo ai fini dell'applicazione del comma 2. 4. Alla data di adozione della disciplina di cui all'art. 15, comma 1, e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 22, gli atti di pianificazione adottati dalle province ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 9/2009 cessano di avere efficacia. 5. Ai fatti costituenti illecito amministrativo compiuti nel periodo di vigenza della legge regionale n. 9/2009 sono applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale n. 9/2009. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 30 novembre 2012 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 novembre 2012.