Art. 3 
 
        Registro informatico pubblico dei diritti di impianto 
 
  1. Il registro informatico pubblico dei diritti di impianto di  cui
all'art.  4-ter  del  decreto-legge   15   febbraio   2007,   n.   10
(Disposizioni volte  a  dare  attuazione  ad  obblighi  comunitari  e
internazionali), convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge
6 aprile 2007, n. 46, e'  parte  integrante  dell'anagrafe  regionale
delle aziende agricole di cui alla legge regionale 8 marzo  2000,  n.
23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme
per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme
in materia di  agricoltura)  quale  nucleo  del  sistema  informativo
agricolo della Regione Toscana (SIART),  che  fa  parte  del  sistema
informativo regionale (SIR) ed e' conforme alle disposizioni  e  agli
standard  di  cui  alla  legge  regionale  5  ottobre  2009,  n.   54
(Istituzione  del  sistema  informativo  e  del  sistema   statistico
regionale. Misure per il coordinamento  delle  infrastrutture  e  dei
servizi per lo sviluppo  della  societa'  dell'informazione  e  della
conoscenza). 
  2. I contenuti dell'anagrafe regionale delle aziende agricole  sono
resi disponibili nel sito istituzionale regionale per le  imprese  di
cui all'art. 41 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di
semplificazione e riordino normativo 2009). 
  3. Per la gestione ed il controllo dei diritti  di  impianto,  ogni
diritto di impianto deve essere iscritto e, ad eccezione dei  diritti
di  reimpianto  anticipato,  certificato  nel  registro   informatico
pubblico di cui al comma 1.