Art. 3 Registro informatico pubblico dei diritti di impianto 1. Il registro informatico pubblico dei diritti di impianto di cui all'art. 4-ter del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 (Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari e internazionali), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, e' parte integrante dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura) quale nucleo del sistema informativo agricolo della Regione Toscana (SIART), che fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed e' conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della societa' dell'informazione e della conoscenza). 2. I contenuti dell'anagrafe regionale delle aziende agricole sono resi disponibili nel sito istituzionale regionale per le imprese di cui all'art. 41 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009). 3. Per la gestione ed il controllo dei diritti di impianto, ogni diritto di impianto deve essere iscritto e, ad eccezione dei diritti di reimpianto anticipato, certificato nel registro informatico pubblico di cui al comma 1.