Art. 5 Riserva regionale dei diritti di impianto 1. La riserva regionale dei diritti di impianto delle superfici vitate e' tenuta dalla competente struttura della Giunta regionale. 2. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'art. 22, disciplina le modalita' per la gestione della riserva regionale, nonche' i criteri e le modalita' per la concessione ai conduttori dei diritti di impianto presenti nella riserva regionale. 3. Gli impianti realizzati con diritti prelevati dalla riserva regionale non possono dar luogo a un diritto di reimpianto oggetto di trasferimento per un periodo di almeno cinque campagne a decorrere da quella successiva all'impianto. 4. Gli impianti realizzati con diritti prelevati dalla riserva regionale devono mantenere l'idoneita' tecnico-produttiva ai fini della rivendicazione delle produzioni di vini a DO per la quale sono stati concessi per un periodo di almeno cinque campagne. 5. Possono essere fatti valere diritti di impianto presenti nella riserva regionale nella misura massima di 50 are per UTE su superfici vitate di particolare pregio sotto il profilo storico, ambientale e paesaggistico. A tal fine il conduttore di tali superfici vitate si impegna alla loro conservazione per almeno dieci anni dalla data di concessione del diritto.