Art. 5 
 
              Riserva regionale dei diritti di impianto 
 
  1. La riserva regionale dei diritti  di  impianto  delle  superfici
vitate e' tenuta dalla competente struttura della Giunta regionale. 
  2. La Giunta regionale, con il  regolamento  di  cui  all'art.  22,
disciplina le modalita' per  la  gestione  della  riserva  regionale,
nonche' i criteri e le modalita' per la concessione ai conduttori dei
diritti di impianto presenti nella riserva regionale. 
  3. Gli impianti realizzati  con  diritti  prelevati  dalla  riserva
regionale non possono dar luogo a un diritto di reimpianto oggetto di
trasferimento per un periodo di almeno cinque campagne a decorrere da
quella successiva all'impianto. 
  4. Gli impianti realizzati  con  diritti  prelevati  dalla  riserva
regionale devono mantenere  l'idoneita'  tecnico-produttiva  ai  fini
della rivendicazione delle produzioni di vini a DO per la quale  sono
stati concessi per un periodo di almeno cinque campagne. 
  5. Possono essere fatti valere diritti di impianto  presenti  nella
riserva regionale nella misura massima di 50 are per UTE su superfici
vitate di particolare pregio sotto il profilo storico,  ambientale  e
paesaggistico. A tal fine il conduttore di tali superfici  vitate  si
impegna alla loro conservazione per almeno dieci anni dalla  data  di
concessione del diritto.