Art. 7 Dichiarazione per l'estirpazione delle superfici vitate e concessione di diritti di reimpianto 1. Il conduttore che intende procedere all'estirpazione di una superficie vitata finalizzata alla concessione di un diritto di reimpianto presenta una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), tramite la DUA, almeno sessanta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. 2. Nella dichiarazione di cui al comma 1, il conduttore dichiara la conformita' dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale in materia di potenziale viticolo. 3. La provincia in cui ha sede l'UTE effettua annualmente un controllo in loco su almeno il 5 per cento delle dichiarazioni di cui al comma 1. 4. L'estirpazione deve essere effettuata entro la seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui e' stata presentata la dichiarazione. 5. Il conduttore comunica tramite la DUA l'avvenuta estirpazione entro sessanta giorni individuando graficamente le superfici vitate estirpate e chiede la concessione di un diritto di reimpianto. 6. Nella dichiarazione di cui al comma 5, il conduttore e' tenuto altresi' a dichiarare i riferimenti catastali della superficie vitata estirpata e la data di realizzazione dei lavori di estirpazione. 7. La provincia in cui ha sede l'UTE, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, effettua un controllo sistematico sulle superfici, provvede a validare la superficie vitata ai fini dell'aggiornamento del SIGC e ad iscrivere il diritto di reimpianto concesso a seguito di estirpazione nel registro informatico pubblico dei diritti di impianto di cui all'art. 3. 8. Qualora l'intervento venga realizzato in una provincia diversa da quella in cui ha sede l'UTE, ai fini del controllo di cui ai commi 3 e 7, la provincia in cui ha sede l'UTE si avvale della provincia in cui ricade la superficie vitata.