Art. 8 Reimpianto da diritto 1. Il conduttore titolare di un diritto di reimpianto o di un diritto di impianto prelevato dalla riserva in corso di validita' procede all'impianto nei limiti di superficie concessi dal diritto utilizzato, nell'ambito della particelle catastali presenti nel proprio fascicolo aziendale ed entro sessanta giorni dalla sua realizzazione, presenta una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, tramite la DUA, con la quale dichiara l'avvenuto impianto. 2. Nella dichiarazione di cui al comma 1, il conduttore individua graficamente la superficie oggetto di reimpianto e dichiara: a) il diritto di reimpianto o il diritto di impianto prelevato dalla riserva utilizzato; b) la conformita' dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente; c) i riferimenti catastali della superficie vitata impiantata; d) la data di inizio e di fine dei lavori di impianto; e) le informazioni di carattere tecnico e produttivo della superficie vitata impiantata. 3. La provincia, entro centottanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto impianto, provvede alla validazione della superficie vitata impiantata ai fini dell'aggiornamento del SIGC.