Art. 8 
 
                        Reimpianto da diritto 
 
  1. Il conduttore titolare di un  diritto  di  reimpianto  o  di  un
diritto di impianto prelevato dalla riserva  in  corso  di  validita'
procede all'impianto nei limiti di superficie  concessi  dal  diritto
utilizzato,  nell'ambito  della  particelle  catastali  presenti  nel
proprio fascicolo  aziendale  ed  entro  sessanta  giorni  dalla  sua
realizzazione, presenta una dichiarazione ai sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, tramite la DUA, con la quale
dichiara l'avvenuto impianto. 
  2. Nella dichiarazione di cui al comma 1, il  conduttore  individua
graficamente la superficie oggetto di reimpianto e dichiara: 
    a) il diritto di reimpianto o il diritto  di  impianto  prelevato
dalla riserva utilizzato; 
    b) la conformita' dell'intervento alla normativa europea, statale
e regionale vigente; 
    c) i riferimenti catastali della superficie vitata impiantata; 
    d) la data di inizio e di fine dei lavori di impianto; 
    e) le  informazioni  di  carattere  tecnico  e  produttivo  della
superficie vitata impiantata. 
  3. La  provincia,  entro  centottanta  giorni  dalla  comunicazione
dell'avvenuto impianto, provvede alla  validazione  della  superficie
vitata impiantata ai fini dell'aggiornamento del SIGC.