Art. 9 Reimpianto anticipato 1. Il conduttore che non e' titolare di diritti di reimpianto, o ne possiede in quantita' insufficiente, puo' procedere alla realizzazione di un reimpianto anticipato impegnandosi a estirpare una superficie vitata equivalente entro la fine della terza campagna vitivinicola successiva a quella in cui e' avvenuto il reimpianto. 2. L'impegno di cui al comma 1, assunto dal conduttore, e' corredato dalla costituzione di una cauzione il cui importo e' fissato con il regolamento di cui all'art. 22. 3. Il conduttore di cui al comma 1, presenta la dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, tramite la DUA, almeno sessanta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori di reimpianto. 4. Nella dichiarazione di cui al comma 3, il conduttore dichiara: a) di impegnarsi ad estirpare una superficie vitata equivalente entro la fine della terza campagna vitivinicola successiva a quella in cui e' stato impiantato il vigneto; b) la conformita' dell'intervento alla normativa europea, statale e regionale vigente; c) le superfici oggetto di estirpazione successiva individuate anche graficamente. 5. La provincia in cui ha sede l'UTE effettua annualmente un controllo in loco su almeno il 5 per cento delle dichiarazioni di cui al comma 4 e al comma 14. 6. La dichiarazione di reimpianto con estirpazione successiva di cui al comma 3, determina l'iscrizione di un diritto di reimpianto anticipato nel registro dei diritti allo scadere dei sessanta giorni dalla data di presentazione della medesima DUA, salvo un esito negativo del controllo di cui al comma 5. 7. Il reimpianto deve essere effettuato entro la seconda campagna vitivinicola successiva a quella in cui e' stata presentata la dichiarazione. 8. Il conduttore dichiara tramite la DUA, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'avvenuta realizzazione dell'impianto entro sessanta giorni, individuando altresi' graficamente la superficie oggetto di reimpianto. 9. Nella dichiarazione di cui al comma 8, il conduttore dichiara: a) gli estremi del diritto utilizzato iscritto nel registro dei diritti; b) i riferimenti catastali dell'impianto; c) la data di inizio e di fine dei lavori di impianto; d) le informazioni di carattere tecnico e produttivo della superficie vitata impiantata; e) la superficie vitata sulla quale intende procedere alla raccolta delle uve. 10. La provincia, entro centottanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto impianto, provvede alla validazione della rappresentazione grafica delle superfici vitate impiantate ai fini dell'aggiornamento del SIGC. 11. Il conduttore comunica, entro sessanta giorni, tramite la DUA, l'avvenuta estirpazione della superficie vitata equivalente a quella reimpiantata indicando graficamente le superfici estirpate e chiedendo contestualmente lo svincolo della cauzione. 12. La provincia in cui ha sede l'UTE, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 11, effettua un controllo sistematico sulle superfici oggetto di estirpazione successiva, provvede a validare la rappresentazione grafica delle superfici vitate estirpate ai fini dell'aggiornamento del SIGC e procede allo svincolo della cauzione. 13. Qualora l'estirpazione venga realizzata in una provincia diversa da quella in cui ha sede l'UTE, ai fini del controllo di cui ai commi 5 e 12, la provincia in cui ha sede l'UTE si avvale della provincia in cui ricade la superficie vitata. 14. Qualora il conduttore intenda effettuare una estirpazione su una superficie diversa rispetto a quella indicata, presenta una dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, tramite la DUA, con la quale indica, anche graficamente, la nuova superficie che intende estirpare, almeno sessanta giorni prima di effettuare l'intervento.