(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Toscana n. 71 del 19 dicembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis) 
                               Art. 1 
 
     Sostituzione dell'art. 134 della legge regionale n. 42/2000 
 
  1. L'art. 134 della legge regionale 23 marzo  2000,  n.  42  (Testo
unico delle leggi regionali in materia di turismo), e' sostituito dal
seguente: 
  «Art. 134 (Maestri di sci di altre regioni e Stati). - 1. I maestri
di sci gia' iscritti negli albi  professionali  di  altre  regioni  o
province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione
di maestro di sci anche in  Toscana  devono  richiedere  l'iscrizione
nell'albo professionale regionale della Toscana. 
  2. Il collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione
dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all'art. 131. 
  3. I maestri di sci iscritti negli albi di altre regioni o province
autonome che intendono esercitare temporaneamente o saltuariamente in
Toscana devono darne preventiva comunicazione al  collegio  regionale
dei maestri di sci, indicando le  localita'  sciistiche  nelle  quali
intendono esercitare ed il periodo di attivita'. 
  4. Ai maestri di sci, cittadini di stati membri dell'Unione europea
diversi  dall'Italia  non  iscritti  in  alcun  albo  regionale   che
intendono esercitare in Toscana la professione in maniera  stabile  o
in via occasionale e temporanea, si applica la  disciplina  contenuta
nel decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.  206  (Attuazione  della
direttiva 2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali,  nonche'  della  direttiva  2006/100/CE   che   adegua
determinate direttive  sulla  libera  circolazione  delle  persone  a
seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). 
  5. Gli obblighi di cui al comma 3, non si applicano ai  maestri  di
sci provenienti  con  i  loro  allievi  da  altre  regioni,  province
autonome o da altri Stati che esercitano temporaneamente in Toscana. 
  6. Ai  cittadini  di  Stati  non  membri  dell'Unione  europea  che
vogliono esercitare stabilmente la professione di maestro di  sci  si
applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394  (Regolamento  recante  norme  di
attuazione  del  testo  unico  delle  disposizioni   concernenti   la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286). 
  7. L'esercizio stabile della professione  dei  maestri  di  sci  di
stati  non  appartenenti  all'Unione  europea  e'  subordinato   alla
iscrizione nell'albo del collegio regionale dei maestri di sci  della
Toscana. L'iscrizione e' effettuata a seguito di  riconoscimento,  da
parte della Federazione italiana sport  invernali,  d'intesa  con  il
collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza  del  titolo
professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della
reciprocita'  di  trattamento  e  della  sussistenza  dei   requisiti
soggettivi di cui all'art. 131. 
  8. I maestri di sci di stati non  membri  dell'Unione  europea  non
iscritti  in   albi   professionali   italiani   possono   esercitare
temporaneamente in Toscana previa richiesta di nulla osta al collegio
regionale dei  maestri  di  sci  della  Toscana.  Il  nulla  osta  e'
rilasciato a seguito di riconoscimento, da  parte  della  Federazione
italiana sport invernali  d'intesa  con  il  collegio  nazionale  dei
maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale  acquisito
nello stato di  provenienza  e  di  verifica  della  reciprocita'  di
trattamento.».