(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 71 del 19 dicembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis) Art. 1 Sostituzione dell'art. 134 della legge regionale n. 42/2000 1. L'art. 134 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), e' sostituito dal seguente: «Art. 134 (Maestri di sci di altre regioni e Stati). - 1. I maestri di sci gia' iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana. 2. Il collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all'art. 131. 3. I maestri di sci iscritti negli albi di altre regioni o province autonome che intendono esercitare temporaneamente o saltuariamente in Toscana devono darne preventiva comunicazione al collegio regionale dei maestri di sci, indicando le localita' sciistiche nelle quali intendono esercitare ed il periodo di attivita'. 4. Ai maestri di sci, cittadini di stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia non iscritti in alcun albo regionale che intendono esercitare in Toscana la professione in maniera stabile o in via occasionale e temporanea, si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). 5. Gli obblighi di cui al comma 3, non si applicano ai maestri di sci provenienti con i loro allievi da altre regioni, province autonome o da altri Stati che esercitano temporaneamente in Toscana. 6. Ai cittadini di Stati non membri dell'Unione europea che vogliono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). 7. L'esercizio stabile della professione dei maestri di sci di stati non appartenenti all'Unione europea e' subordinato alla iscrizione nell'albo del collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. L'iscrizione e' effettuata a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocita' di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 131. 8. I maestri di sci di stati non membri dell'Unione europea non iscritti in albi professionali italiani possono esercitare temporaneamente in Toscana previa richiesta di nulla osta al collegio regionale dei maestri di sci della Toscana. Il nulla osta e' rilasciato a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali d'intesa con il collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza e di verifica della reciprocita' di trattamento.».