Art. 11 Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 2/1971 1. Al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), dopo le parole: «acque pubbliche.» sono inserite le seguenti: «L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato istituita ai sensi dell'art. 2 della legge n. 281/1970 non si applica, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, alle concessioni rilasciate dall'Autorita' portuale di Piombino di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 (Istituzione dell'autorita' portuale nel porto di Piombino) e dalle Autorita' portuali di Livorno e Marina di Carrara di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).». 2. Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 2/1971 e' sostituito dal seguente: «L'imposta e' commisurata al 300 per cento del canone di concessione statale.».