Art. 11 
 
        Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 2/1971 
 
  1. Al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale  30  dicembre
1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della  Regione),  dopo  le
parole: «acque pubbliche.»  sono  inserite  le  seguenti:  «L'imposta
regionale sulle concessioni statali per  l'occupazione  e  l'uso  dei
beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato istituita
ai sensi dell'art. 2 della  legge  n.  281/1970  non  si  applica,  a
decorrere dal periodo d'imposta  2013,  alle  concessioni  rilasciate
dall'Autorita' portuale di Piombino di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 (Istituzione dell'autorita'
portuale nel porto di Piombino) e dalle Autorita' portuali di Livorno
e Marina di Carrara di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n.
84 (Riordino della legislazione in materia portuale).». 
  2. Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale  n.  2/1971  e'
sostituito dal seguente: 
  «L'imposta  e'  commisurata  al  300  per  cento  del   canone   di
concessione statale.».