Art. 12 
 
     Modifiche all'articolo unico della legge regionale 85/1995 
 
  1. L'articolo unico della legge regionale 11  agosto  1995,  n.  85
(Determinazione   dell'ammontare   dell'imposta    regionale    sulle
concessioni  statali  del  demanio  marittimo),  e'  sostituito   dal
seguente: 
  «Art. 1 (Determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle
concessioni statali del demanio marittimo). - 1. L'imposta  regionale
sulle concessioni statali dei  beni  del  demanio  e  del  patrimonio
indisponibile prevista dall'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281
(Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle  Regioni  a  statuto
ordinario), e' commisurata, limitatamente alle concessioni marittime,
al 25 per cento del canone statale di concessione.».