Art. 12 Modifiche all'articolo unico della legge regionale 85/1995 1. L'articolo unico della legge regionale 11 agosto 1995, n. 85 (Determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo), e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo). - 1. L'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), e' commisurata, limitatamente alle concessioni marittime, al 25 per cento del canone statale di concessione.».