Art. 15 Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 31/2005 1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi), le parole «e successive modifiche» sono sostituite dalle seguenti: «, oppure mediante posta elettronica certificata o mediante soluzioni tecnologiche basate sulla cooperazione applicativa in grado di attestare l'integrita' del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna e di fornire le relative ricevute in conformita' con la normativa in materia di amministrazione digitale».