Art. 15 
 
       Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 31/2005 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 18 febbraio  2005,
n. 31 (Norme generali in materia di tributi), le parole «e successive
modifiche» sono sostituite dalle seguenti: «, oppure  mediante  posta
elettronica certificata  o  mediante  soluzioni  tecnologiche  basate
sulla cooperazione applicativa in grado di attestare l'integrita' del
contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna e  di  fornire  le  relative
ricevute  in   conformita'   con   la   normativa   in   materia   di
amministrazione digitale».