Art. 17 Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 49/2003 1. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Tale trasferimento e' ammissibile anche nel caso in cui il veicolo che fruisce dell'esenzione cessa di essere di proprieta' del beneficiario entro quindici giorni dall'acquisto del veicolo nuovo.».