Art. 17 
 
        Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 49/2003 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 22 settembre  2003,
n. 49 (Norme in  materia  di  tasse  automobilistiche  regionali)  e'
aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:  «Tale  trasferimento   e'
ammissibile  anche  nel  caso  in  cui   il   veicolo   che   fruisce
dell'esenzione cessa di essere di proprieta' del  beneficiario  entro
quindici giorni dall'acquisto del veicolo nuovo.».