Art. 19 
 
   Sostituzione dell'art. 31-bis della legge regionale n. 36/2001 
 
  1. L'art. 31-bis  della  legge  regionale  6  agosto  2001,  n.  36
(Ordinamento contabile della  Regione  Toscana),  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 31-bis (Prenotazione di impegno).  -  1.  Gli  atti  che  non
comportano assunzione di impegno in quanto privi dei requisiti di cui
all'art. 30, ma che producono comunque effetti di spesa sul  bilancio
in corso  o  su  quelli  degli  esercizi  successivi,  contengono  la
corrispondente  prenotazione  di  impegno  e  sono   trasmessi   alla
struttura competente in materia di spese per la  registrazione  della
prenotazione ed il riscontro della loro regolarita' contabile. 
  2. Le prenotazioni  di  impegno  producono  l'accantonamento  delle
relative somme e rendono le medesime indisponibili per altri fini. 
  3. Le prenotazioni di impegno decadono al termine dell'esercizio in
cui  sono  prese,  se  non  trasformate  in  impegno  definitivo,  ad
eccezione di quelle relative a spese per le quali siano state avviate
le procedure di individuazione del contraente o del  beneficiario  di
contributi  erogati  dalla  Regione,  che  decadono  in  mancanza  di
assunzione  dell'impegno  definitivo   nel   corso   del   successivo
esercizio.».