Art. 19 Sostituzione dell'art. 31-bis della legge regionale n. 36/2001 1. L'art. 31-bis della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), e' sostituito dal seguente: «Art. 31-bis (Prenotazione di impegno). - 1. Gli atti che non comportano assunzione di impegno in quanto privi dei requisiti di cui all'art. 30, ma che producono comunque effetti di spesa sul bilancio in corso o su quelli degli esercizi successivi, contengono la corrispondente prenotazione di impegno e sono trasmessi alla struttura competente in materia di spese per la registrazione della prenotazione ed il riscontro della loro regolarita' contabile. 2. Le prenotazioni di impegno producono l'accantonamento delle relative somme e rendono le medesime indisponibili per altri fini. 3. Le prenotazioni di impegno decadono al termine dell'esercizio in cui sono prese, se non trasformate in impegno definitivo, ad eccezione di quelle relative a spese per le quali siano state avviate le procedure di individuazione del contraente o del beneficiario di contributi erogati dalla Regione, che decadono in mancanza di assunzione dell'impegno definitivo nel corso del successivo esercizio.».