Art. 2 
Deduzioni dalla base imponibile dell'IRAP per  le  micro,  piccole  e
  medie imprese (MPMI) ai sensi della legge regionale n. 35/2000. 
  1. Per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al  31
dicembre  2012  e'  prevista  la  deduzione  dalla  base   imponibile
dell'IRAP delle spese sostenute per il personale  dipendente  assunto
nel 2013 con contratto a tempo indeterminato  o  determinato  per  un
periodo di durata pari o superiore a due  anni,  ai  sensi  dell'art.
5-quindecies, comma 1, lettera d-bis) della legge regionale 20  marzo
2000, n. 35 (Disciplina degli  interventi  regionali  in  materia  di
attivita' produttive e competitivita' delle imprese). 
  2.  La  Giunta  regionale,  con  regolamento  da   emanarsi   entro
centottanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
disciplina le modalita' applicative necessarie  per  usufruire  della
deduzione dalla base imponibile dell'IRAP. 
  3. Le deduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con
altre tipologie di aiuti e rientrano nella disciplina del regime  «de
minimis».