Art. 2 Deduzioni dalla base imponibile dell'IRAP per le micro, piccole e medie imprese (MPMI) ai sensi della legge regionale n. 35/2000. 1. Per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012 e' prevista la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP delle spese sostenute per il personale dipendente assunto nel 2013 con contratto a tempo indeterminato o determinato per un periodo di durata pari o superiore a due anni, ai sensi dell'art. 5-quindecies, comma 1, lettera d-bis) della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attivita' produttive e competitivita' delle imprese). 2. La Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalita' applicative necessarie per usufruire della deduzione dalla base imponibile dell'IRAP. 3. Le deduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre tipologie di aiuti e rientrano nella disciplina del regime «de minimis».