Art. 21 
 
       Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 59/1996 
 
  1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale  29
luglio 1996, n.  59  (Ordinamento  dell'IRPET)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «a) con il contributo annuale della Regione a copertura delle spese
di funzionamento e delle  attivita'  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
determinato annualmente con legge di bilancio». 
  2. Il comma 6 dell'art. 19 della  legge  regionale  n.  59/1996  e'
abrogato.