Art. 21 Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 59/1996 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET) e' sostituita dalla seguente: «a) con il contributo annuale della Regione a copertura delle spese di funzionamento e delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, determinato annualmente con legge di bilancio». 2. Il comma 6 dell'art. 19 della legge regionale n. 59/1996 e' abrogato.