Art. 23 
 
       Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 60/1999 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 20 della  legge  regionale  n.  60/1999  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. Il contributo di cui all'art.  16,  comma  1,  lettera  e),  e'
determinato annualmente con legge di bilancio.».