Art. 23 Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 60/1999 1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 60/1999 e' sostituito dal seguente: «1. Il contributo di cui all'art. 16, comma 1, lettera e), e' determinato annualmente con legge di bilancio.».