Art. 28 Sostituzione dell'art. 38 della legge regionale n. 30/2009 1. L'art. 38 della legge regionale n. 30/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 38 (Norma finanziaria). - 1. I contributi regionali di cui all'art. 30, comma 1, lettere a) e b), sono determinati annualmente con legge di bilancio, tenuto conto del costo delle attivita' istituzionali obbligatorie previste nella carta di cui all'art. 13.».