Art. 28 
 
     Sostituzione dell'art. 38 della legge regionale n. 30/2009 
 
  1. L'art. 38 della legge regionale n.  30/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 38 (Norma finanziaria). - 1. I contributi  regionali  di  cui
all'art. 30, comma 1, lettere a) e b), sono  determinati  annualmente
con legge  di  bilancio,  tenuto  conto  del  costo  delle  attivita'
istituzionali obbligatorie previste nella carta di cui all'art. 13.».