Art. 30 
 
     Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 39/2009 
 
  1. L'art. 13 della legge regionale n.  39/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 13 (Entrate finanziarie, contabilita' e contratti). -  1.  Le
entrate finanziarie del LAMMA sono costituite: 
    a) dal contributo ordinario annuale della Regione e  degli  altri
enti consorziati, determinato in misura proporzionale alle rispettive
quote di partecipazione, a copertura delle spese di  funzionamento  e
delle attivita' ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a); 
    b) dagli ulteriori contributi  straordinari  dei  consorziati,  a
copertura delle attivita' straordinarie di cui all'art. 5,  comma  1,
lettera  b),  e  delle  ulteriori  spese  di  funzionamento  ad  esse
relative. 
  2. Ai fini del conferimento del contributo ordinario annuale di cui
all'art. 13, comma 1,  lettera  a),  ciascun  ente  consorziato  puo'
mettere a disposizione il proprio personale, previa  stipula  di  una
convenzione  con  il  LAMMA  volta  a  definire  le  modalita'  della
prestazione. 
  3. Il LAMMA e' tenuto  all'applicazione  della  vigente  disciplina
regionale in materia di attivita'  contrattuale  e  di  gestione  del
patrimonio.».