Art. 30 Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 39/2009 1. L'art. 13 della legge regionale n. 39/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Entrate finanziarie, contabilita' e contratti). - 1. Le entrate finanziarie del LAMMA sono costituite: a) dal contributo ordinario annuale della Regione e degli altri enti consorziati, determinato in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione, a copertura delle spese di funzionamento e delle attivita' ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a); b) dagli ulteriori contributi straordinari dei consorziati, a copertura delle attivita' straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), e delle ulteriori spese di funzionamento ad esse relative. 2. Ai fini del conferimento del contributo ordinario annuale di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), ciascun ente consorziato puo' mettere a disposizione il proprio personale, previa stipula di una convenzione con il LAMMA volta a definire le modalita' della prestazione. 3. Il LAMMA e' tenuto all'applicazione della vigente disciplina regionale in materia di attivita' contrattuale e di gestione del patrimonio.».