Art. 31 Modifiche all'art. 5-quindecies della legge regionale n. 35/2000 1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 5-quindecies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attivita' produttive e competitivita' delle imprese), e' inserita la seguente: «d-bis) le micro, piccole e medie imprese che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato per un periodo di durata pari o superiore a due anni le seguenti categorie di lavoratori: 1. lavoratori inseriti nelle liste di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro); 2. lavoratori inseriti nelle liste di mobilita' di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; 3. lavoratori percettori di trattamento di mobilita' in deroga di cui alla deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2011, n. 831 (DGR 801 del 19 settembre 2011 «Linee Guida per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga in Toscana - Biennio 2011-2012». Modifiche); 4. lavoratori licenziati a partire dal 1° gennaio 2008. per giustificato motivo oggettivo, ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e che alla data dell'assunzione siano in stato di disoccupazione;».