Art. 31 
 
  Modifiche all'art. 5-quindecies della legge regionale n. 35/2000 
 
  1. Dopo la lettera d) del  comma  1  dell'art.  5-quindecies  della
legge regionale 20 marzo 2000, n.  35  (Disciplina  degli  interventi
regionali in materia di attivita' produttive e  competitivita'  delle
imprese), e' inserita la seguente: 
  «d-bis)  le  micro,  piccole  e  medie  imprese  che  assumono  con
contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo  determinato  per
un periodo di  durata  pari  o  superiore  a  due  anni  le  seguenti
categorie di lavoratori: 
    1. lavoratori inseriti nelle liste di mobilita' di cui alla legge
23 luglio 1991, n. 223  (Norme  in  materia  di  cassa  integrazione,
mobilita', trattamenti di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed  altre  disposizioni
in materia di mercato del lavoro); 
    2. lavoratori  inseriti  nelle  liste  di  mobilita'  di  cui  al
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti  a  sostegno
dell'occupazione)  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236; 
    3. lavoratori percettori di trattamento di mobilita' in deroga di
cui alla deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2011, n.  831
(DGR 801 del 19 settembre 2011 «Linee Guida  per  l'erogazione  degli
ammortizzatori sociali in deroga in  Toscana  -  Biennio  2011-2012».
Modifiche); 
    4. lavoratori licenziati a  partire  dal  1°  gennaio  2008.  per
giustificato motivo oggettivo, ai sensi della legge 15  luglio  1966,
n.  604  (Norme  sui  licenziamenti  individuali)  e  che  alla  data
dell'assunzione siano in stato di disoccupazione;».