Art. 34 Modifiche all'art. 77 della legge regionale n. 1/2005 1. Al comma 3 dell'art. 77 della legge regionale n. 1/2005 le parole «Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un anno dalla data di rilascio del permesso» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un anno dalla data di rilascio del permesso e puo' essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volonta' del titolare del permesso di costruire che siano intervenuti a ritardare l'inizio dei lavori.».