Art. 34 
 
        Modifiche all'art. 77 della legge regionale n. 1/2005 
 
  1. Al comma 3 dell'art. 77  della  legge  regionale  n.  1/2005  le
parole «Il termine per l'inizio dei lavori non puo' essere  superiore
ad un anno dalla data di rilascio del permesso» sono sostituite dalle
seguenti: «Il  termine  per  l'inizio  dei  lavori  non  puo'  essere
superiore ad un anno dalla data  di  rilascio  del  permesso  e  puo'
essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei
alla volonta' del  titolare  del  permesso  di  costruire  che  siano
intervenuti a ritardare l'inizio dei lavori.».