Art. 35 Modifiche all'art. 209 della legge regionale n. 1/2005 1. Dopo il comma 1-ter dell'art. 209 della legge regionale n. 1/2005 e' inserito il seguente: «1-ter 1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla lettera c) del comma I dell'art. 29-bis e' autorizzata la spesa massima di euro 300.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB 344» Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti «del bilancio di previsione 2013. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.». 2. Dopo il comma 1-ter 1. dell'art. 209 della legge regionale n. 1/2005 e' inserito il seguente: «1-ter 2. Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 29-bis, e' autorizzata la spesa massima di euro 700.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB 341» Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese di investimento« del bilancio di previsione 2013. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».