Art. 35 
 
       Modifiche all'art. 209 della legge regionale n. 1/2005 
 
  1. Dopo il comma 1-ter  dell'art.  209  della  legge  regionale  n.
1/2005 e' inserito il seguente: 
  «1-ter 1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla  lettera
c) del comma I dell'art. 29-bis e' autorizzata la  spesa  massima  di
euro 300.000,00 per l'anno 2013, cui si  fa  fronte  con  le  risorse
iscritte all'UPB 344» Azioni di sistema per il governo del territorio
- Spese correnti «del bilancio di  previsione  2013.  Agli  oneri  di
spesa  per  gli  esercizi  successivi  si  fa  fronte  con  legge  di
bilancio.». 
  2. Dopo il comma 1-ter 1. dell'art. 209 della  legge  regionale  n.
1/2005 e' inserito il seguente: 
  «1-ter 2. Per il finanziamento degli oneri derivanti dalla  lettera
c-bis) del comma 1 dell'art. 29-bis, e' autorizzata la spesa  massima
di euro 700.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con  le  risorse
iscritte all'UPB 341» Azioni di sistema per il governo del territorio
- Spese di investimento« del bilancio di previsione 2013. Agli  oneri
di spesa per gli esercizi  successivi  si  fa  fronte  con  legge  di
bilancio.».