Art. 36 
 
Proroga del fondo di cui all'art. 34 della legge regionale n. 64/2006 
 
  1. Il fondo di cui all'art. 34 della legge  regionale  22  dicembre
2006, n. 64 (Legge finanziaria per l'anno 2007) e' prorogato fino  al
31 dicembre 2015. 
  2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si provvede con le risorse
pari a euro 1.000.000,00 annui, stanziati in entrata  nella  UPB  461
«Riscossione crediti» e per quanto riguarda la spesa  nella  UPB  522
«Interventi  per  lo  sviluppo  rurale,  aiuti   al   reddito,   agli
investimenti e allo sviluppo delle imprese  agricole,  zootecniche  e
forestali -Spese di investimento» del bilancio di previsione  2013  e
pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015.