Art. 36 Proroga del fondo di cui all'art. 34 della legge regionale n. 64/2006 1. Il fondo di cui all'art. 34 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l'anno 2007) e' prorogato fino al 31 dicembre 2015. 2. All'onere di spesa di cui al comma 1, si provvede con le risorse pari a euro 1.000.000,00 annui, stanziati in entrata nella UPB 461 «Riscossione crediti» e per quanto riguarda la spesa nella UPB 522 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali -Spese di investimento» del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015.