Art. 37 
 
     Modifiche all'art. 130-bis della legge regionale n. 65/2010 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 130-bis della legge regionale  29  dicembre
2010 n. 65 (Legge finanziaria per  l'anno  2011)  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma I e' autorizzata
una spesa fino ad un massimo di euro 4.500.000,00, cui si fa  fronte,
rispettivamente nell'anno 2013 per euro 3.000.000,00 e nell'anno 2014
per  euro  1.500.000,00,  con  gli   stanziamenti   della   UPB   311
»Innovazione e sviluppo della rete infrastrutturale  di  trasporto  -
spese di investimento «del bilancio di previsione 2013 e del bilancio
pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualita' 2014.». 
  2. Il comma 4 dell'art. 130-bis della legge regionale n. 65/2010 e'
abrogato.