Art. 37 Modifiche all'art. 130-bis della legge regionale n. 65/2010 1. Il comma 3 dell'art. 130-bis della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma I e' autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 4.500.000,00, cui si fa fronte, rispettivamente nell'anno 2013 per euro 3.000.000,00 e nell'anno 2014 per euro 1.500.000,00, con gli stanziamenti della UPB 311 »Innovazione e sviluppo della rete infrastrutturale di trasporto - spese di investimento «del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualita' 2014.». 2. Il comma 4 dell'art. 130-bis della legge regionale n. 65/2010 e' abrogato.