Art. 39 Modifiche all'art. 103 della legge regionale n. 66/2011 1. Il comma 1 dell'art. 103 della legge regionale n. 66/2011 e' sostituito dal seguente: «1. La Regione, tramite apposito fondo, fornisce alle persone fisiche, alle piccole e medie imprese, agli enti locali ed alle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonche' alle associazioni che svolgono attivita' assistenziali, culturali e ricreative senza fine di lucro, con o senza personalita' giuridica, nonche' alle associazioni e societa' sportive dilettantistiche costituite nelle forme stabilite dall'art. 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato «legge finanziaria 2003»), garanzia finanziaria per la concessione di prestiti finalizzati alla riqualificazione energetica ed all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, da realizzare anche previa rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici. Al fondo accedono i progetti riguardanti edifici pubblici e privati, capannoni industriali, aree a terra pubbliche o private situate nel territorio regionale.». 2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 103 della legge regionale n. 66/2011 e' abrogata. 3. Dopo il comma 2 dell'art. 103 della legge regionale n. 66/2011 e' inserito il seguente: «2-bis. Il regolamento prevede altresi' i' criteri da applicare nel caso in cui si proceda alla concessione delle garanzie finanziarie di cui al comma 1 tramite la formazione di apposita graduatoria. Tali criteri sono definiti in modo da privilegiare i progetti che assicurano la massima riduzione dei consumi energetici e, a parita' di punteggio tra persone fisiche, quelle con nucleo familiare piu' numeroso.». 4. Dopo il comma 3 dell'art. 103 della legge regionale n. 66/2011 e' inserito il seguente: «3-bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2013, si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB 413 «Energia - Spese di investimento», del bilancio di previsione 2013. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.».