Art. 39 
 
       Modifiche all'art. 103 della legge regionale n. 66/2011 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 103 della legge  regionale  n.  66/2011  e'
sostituito dal seguente: 
  «1. La Regione,  tramite  apposito  fondo,  fornisce  alle  persone
fisiche, alle piccole e medie  imprese,  agli  enti  locali  ed  alle
aziende sanitarie  ed  ospedaliere,  nonche'  alle  associazioni  che
svolgono attivita' assistenziali, culturali e ricreative  senza  fine
di  lucro,  con  o  senza  personalita'   giuridica,   nonche'   alle
associazioni e societa' sportive  dilettantistiche  costituite  nelle
forme stabilite dall'art. 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  stato   «legge   finanziaria   2003»),   garanzia
finanziaria  per  la  concessione  di   prestiti   finalizzati   alla
riqualificazione energetica ed all'installazione di impianti  per  la
produzione  di  energia  elettrica  e  termica  alimentati  da  fonti
rinnovabili, da realizzare anche  previa  rimozione  di  elementi  in
cemento amianto dalle coperture degli edifici. Al  fondo  accedono  i
progetti  riguardanti   edifici   pubblici   e   privati,   capannoni
industriali, aree a terra pubbliche o private situate nel  territorio
regionale.». 
  2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 103 della legge regionale n.
66/2011 e' abrogata. 
  3. Dopo il comma 2 dell'art. 103 della legge regionale  n.  66/2011
e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Il regolamento prevede altresi' i' criteri da applicare nel
caso in cui si proceda alla concessione delle garanzie finanziarie di
cui al comma 1 tramite la formazione di  apposita  graduatoria.  Tali
criteri  sono  definiti  in  modo  da  privilegiare  i  progetti  che
assicurano la massima riduzione dei consumi energetici e,  a  parita'
di punteggio tra persone fisiche, quelle con  nucleo  familiare  piu'
numeroso.». 
  4. Dopo il comma 3 dell'art. 103 della legge regionale  n.  66/2011
e' inserito il seguente: 
  «3-bis. All'onere di spesa di cui  al  comma  1,  fino  all'importo
massimo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2013, si  fa  fronte  con  le
risorse iscritte all'UPB 413 «Energia - Spese di  investimento»,  del
bilancio di previsione 2013. Agli oneri per gli  esercizi  successivi
si provvede con legge di bilancio.».