Art. 4 
 
      Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF 
 
  1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in  corso
al  31   dicembre   2012,   l'aliquota   dell'addizionale   regionale
dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),  di  cui
all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni
in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto  ordinario
e  delle  province,  nonche'  di  determinazione  dei  costi  e   dei
fabbisogni standard  nel  settore  sanitario),  e'  incrementata  per
scaglioni di reddito: 
    a) di 0,20 punti percentuali per redditi fino a euro 15.000,00; 
    b) di 0,20 punti percentuali per redditi oltre euro  15.000,00  -
fino a euro 28.000,00; 
    c) di 0,45 punti percentuali per redditi oltre euro  28.000,00  -
fino a euro 55.000,00; 
    d) di 0,50 punti percentuali per redditi oltre euro  55.000,00  -
fino a euro 75.000,00; 
    e) di 0,50 punti percentuali per i redditi oltre euro 75.000,00.