Art. 4 Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF 1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, l'aliquota dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e' incrementata per scaglioni di reddito: a) di 0,20 punti percentuali per redditi fino a euro 15.000,00; b) di 0,20 punti percentuali per redditi oltre euro 15.000,00 - fino a euro 28.000,00; c) di 0,45 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 - fino a euro 55.000,00; d) di 0,50 punti percentuali per redditi oltre euro 55.000,00 - fino a euro 75.000,00; e) di 0,50 punti percentuali per i redditi oltre euro 75.000,00.