Art. 40 
 
       Modifiche all'art. 106 della legge regionale n. 66/2011 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 106 della legge regionale  n.  66/2011
e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  La  Regione  assegna   contributi   ai   comuni   per   la
realizzazione di progetti sperimentali concernenti l'attivazione,  su
edifici di loro proprieta', delle azioni e degli interventi di cui al
comma 1, lettera a).». 
  2. Dopo il comma 1-bis  dell'art.  106  della  legge  regionale  n.
66/2011 e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Per l'attuazione di  quanto  previsto  al  comma  1-bis  e'
autorizzata la spesa massima rispettivamente di euro  300.000,00  per
l'anno 2013, euro 500.000,00 per l'anno 2014 ed euro  500.000,00  per
l'anno 2015, cui si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB n. 341»
Azioni  di  sistema  per  il  governo  del  territorio  -  Spese   di
investimento« del bilancio di previsione 2013 e bilancio  pluriennale
a legislazione vigente 2013-  2015.  Agli  oneri  di  spesa  per  gli
esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».