Art. 40 Modifiche all'art. 106 della legge regionale n. 66/2011 1. Dopo il comma 1 dell'art. 106 della legge regionale n. 66/2011 e' inserito il seguente: «1-bis. La Regione assegna contributi ai comuni per la realizzazione di progetti sperimentali concernenti l'attivazione, su edifici di loro proprieta', delle azioni e degli interventi di cui al comma 1, lettera a).». 2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 106 della legge regionale n. 66/2011 e' inserito il seguente: «1-ter. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1-bis e' autorizzata la spesa massima rispettivamente di euro 300.000,00 per l'anno 2013, euro 500.000,00 per l'anno 2014 ed euro 500.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB n. 341» Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese di investimento« del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013- 2015. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».