Art. 43 
 
   Disposizioni per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba 
 
  1.  La  Giunta  regionale  e'  autorizzata  ad  erogare  contributi
straordinari,  fino  all'importo  massimo  di  euro  350.000,00   per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e  2015,  al  fine  di  concorrere  al
pagamento degli oneri di servizio  pubblico  per  l'effettuazione  di
collegamenti aerei volti ad assicurare  la  continuita'  territoriale
dell'Isola d'Elba con il territorio regionale. 
  2. I collegamenti aerei di cui al  comma  1  ed  il  contenuto  dei
relativi oneri di servizio pubblico sono individuati nella conferenza
di servizi indetta a tal fine ai sensi dell'art.  14  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documento amministrativi). 
  3. I contributi sono erogati  all'Ente  nazionale  per  l'aviazione
civile  (ENAC)  successivamente  all'effettuazione  della  gara   per
l'assegnazione degli stessi. 
  4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a 350.000,00 euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte  con  le  risorse
iscritte nella  UPB  322  «Servizi  di  trasporto  pubblico  -  spese
correnti» del bilancio di previsione 2013 e  bilancio  pluriennale  a
legislazione vigente 2013-2015 rispettivamente per le annualita' 2014
e 2015.