Art. 43 Disposizioni per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad erogare contributi straordinari, fino all'importo massimo di euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba con il territorio regionale. 2. I collegamenti aerei di cui al comma 1 ed il contenuto dei relativi oneri di servizio pubblico sono individuati nella conferenza di servizi indetta a tal fine ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documento amministrativi). 3. I contributi sono erogati all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) successivamente all'effettuazione della gara per l'assegnazione degli stessi. 4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a 350.000,00 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 322 «Servizi di trasporto pubblico - spese correnti» del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015 rispettivamente per le annualita' 2014 e 2015.