Art. 44 
 
 Contributo straordinario per la gestione della laguna di Orbetello 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione   delle   iniziative
finalizzate  alla  salvaguardia  della  laguna  di   Orbetello   alla
cessazione della gestione straordinaria di cui all'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del  Servizio  nazionale  della
protezione civile), la Regione: 
    a) promuove la stipula, con le altre amministrazioni interessate,
di uno o piu' accordi che definiscono, sulla  base  delle  rispettive
competenze, le azioni e gli  interventi  necessari  e  le  forme  del
reciproco raccordo; 
    b) concorre alle spese relative  agli  interventi  medesimi  fino
all'importo massimo di euro  1.000.000,00  per  le  annualita'  2013,
2014, 2015, in conformita' a quanto stabilito negli  accordi  di  cui
alla lettera a). 
  2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino  all'importo  massimo
di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa
fronte con le risorse iscritte all'UPB 432 «Azioni di sistema per  la
tutela dell'ambiente - Spese correnti»  del  bilancio  di  previsione
2013  e  bilancio  pluriennale  a  legislazione  vigente   2013-2015,
annualita' 2014 e 2015. 
  3. Agli oneri per gli esercizi 2016 e 2017, nella misura massima di
euro 1.000.000,00 annui si fa fronte con legge di bilancio.