Art. 44 Contributo straordinario per la gestione della laguna di Orbetello 1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate alla salvaguardia della laguna di Orbetello alla cessazione della gestione straordinaria di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), la Regione: a) promuove la stipula, con le altre amministrazioni interessate, di uno o piu' accordi che definiscono, sulla base delle rispettive competenze, le azioni e gli interventi necessari e le forme del reciproco raccordo; b) concorre alle spese relative agli interventi medesimi fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per le annualita' 2013, 2014, 2015, in conformita' a quanto stabilito negli accordi di cui alla lettera a). 2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB 432 «Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - Spese correnti» del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualita' 2014 e 2015. 3. Agli oneri per gli esercizi 2016 e 2017, nella misura massima di euro 1.000.000,00 annui si fa fronte con legge di bilancio.