Art. 45 
 
           Disposizioni concernenti la rete viaria locale 
 
  1. Entro il  31  marzo  2013,  la  Giunta  regionale  trasmette  al
Consiglio regionale la proposta di aggiornamento del programma  della
viabilita' di interesse regionale,  individuando  gli  interventi  di
adeguamento  di  tratti  della  viabilita'  locale  con  funzioni  di
integrazione con la viabilita' di interesse regionale, da  realizzare
con contributi straordinari regionali. 
  2. Per gli interventi individuati ai sensi del comma 1,  la  Giunta
regionale e' autorizzata  ad  erogare  contributi  straordinari  fino
all'importo massimo di euro 15.000.000,00  per  gli  anni  2013-2015,
previa stipula  di  specifici  accordi  di  programma  con  gli  enti
competenti alla realizzazione degli stessi. 
  3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 e' autorizzata la
spesa massima complessiva di euro 15.000.000,00 cui si fa fronte, per
euro 9.000.000,00 per l'anno 2013, per euro 3.000.000,00  per  l'anno
2014, e per euro 3.000.000,00 per l'anno 2015, con  gli  stanziamenti
dell'UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle  infrastrutture
di trasporto - spese di investimento» del bilancio di previsione 2013
e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015.