Art. 45 Disposizioni concernenti la rete viaria locale 1. Entro il 31 marzo 2013, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale la proposta di aggiornamento del programma della viabilita' di interesse regionale, individuando gli interventi di adeguamento di tratti della viabilita' locale con funzioni di integrazione con la viabilita' di interesse regionale, da realizzare con contributi straordinari regionali. 2. Per gli interventi individuati ai sensi del comma 1, la Giunta regionale e' autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 15.000.000,00 per gli anni 2013-2015, previa stipula di specifici accordi di programma con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi. 3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 e' autorizzata la spesa massima complessiva di euro 15.000.000,00 cui si fa fronte, per euro 9.000.000,00 per l'anno 2013, per euro 3.000.000,00 per l'anno 2014, e per euro 3.000.000,00 per l'anno 2015, con gli stanziamenti dell'UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento» del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015.