Art. 47 Modifiche all'art. 23-bis della legge regionale n. 60/1996 1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 23-bis della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della 1. 28 dicembre 1995, n. 549), e' inserita la seguente: «b-bis) nella misura di cui all'art. 30-quater della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), per i rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati;». 2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 23-bis della legge regionale n. 60/1996 le parole «lettere a) e b);» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e b-bis);». 3. La lettera d) del comma 1 dell'art. 23-bis della legge regionale n. 60/1996 e' sostituita dalla seguente: «d) nella misura di cui agli articoli 30-bis e 30-quinquies della legge regionale n. 25/1998 per i rifiuti urbani e assimilati;».