Art. 47 
 
     Modifiche all'art. 23-bis della legge regionale n. 60/1996 
 
  1. Dopo la lettera b) del comma  1  dell'art.  23-bis  della  legge
regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione  del
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti  solidi  di
cui all'art. 3 della 1. 28 dicembre 1995, n.  549),  e'  inserita  la
seguente: 
  «b-bis)  nella  misura  di  cui  all'art.  30-quater  della   legge
regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti  e
la bonifica dei siti inquinati), per i rifiuti derivanti da  impianti
di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati;». 
  2. Alla lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  23-bis  della  legge
regionale n. 60/1996 le parole «lettere a)  e  b);»  sono  sostituite
dalle seguenti: «lettere a), b) e b-bis);». 
  3. La lettera d) del comma 1 dell'art. 23-bis della legge regionale
n. 60/1996 e' sostituita dalla seguente: 
  «d) nella misura di cui agli articoli 30-bis e  30-quinquies  della
legge regionale n. 25/1998 per i rifiuti urbani e assimilati;».