Art. 48 Inserimento dell'art. 25-bis nella legge regionale n. 25/1998 1. Dopo l'art. 25 della legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e' inserito il seguente: «Art. 25-bis (Contributo ambientale per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento in impianti di smaltimento ubicati in ambiti territoriali ottimali diversi da quello di produzione). - 1. La Giunta regionale a partire dal 1° gennaio 2014 assegna alle autorita' per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani risorse da destinare alle province ed ai comuni sede degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento prodotti in altri ambiti territoriali ottimali sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dall'art. 25. 2. Le autorita' destinano le risorse di cui al comma 1 ai comuni ed alle province a titolo di contributo per la realizzazione di investimenti pubblici volti al miglioramento ed alla mitigazione ambientale connessi con la gestione dei rifiuti e le bonifiche dei siti inquinati, nel rispetto dei criteri e delle modalita' stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione. 3. Dal 1° gennaio 2014 il contributo sostituisce ogni onere, indennizzo o compenso a carattere ambientale e territoriale a favore di comuni e province destinatari dei rifiuti. 4. Il contributo ambientale di cui al presente articolo non si applica agli atti e alle convenzioni aventi a oggetto flussi extra ATO gia' in essere alla data di cui al comma 3. 5. Fino all'approvazione dei piani di ambito, le risorse di cui al comma 1, sono assegnate sulla base dei flussi autorizzati ai sensi dell'art. 31, comma 6.».