Art. 48 
 
    Inserimento dell'art. 25-bis nella legge regionale n. 25/1998 
 
  1. Dopo l'art. 25 della legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme
per la gestione dei rifiuti e la  bonifica  dei  siti  inquinati)  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 25-bis (Contributo ambientale per il conferimento dei rifiuti
urbani e dei rifiuti del loro trattamento in impianti di  smaltimento
ubicati  in  ambiti  territoriali  ottimali  diversi  da  quello   di
produzione). - 1. La Giunta regionale a partire dal 1°  gennaio  2014
assegna alle autorita' per il  servizio  di  gestione  integrata  dei
rifiuti urbani risorse da destinare alle province ed ai  comuni  sede
degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e  dei  rifiuti  del
loro trattamento prodotti in altri ambiti territoriali ottimali sulla
base delle convenzioni stipulate ai sensi dall'art. 25. 
  2. Le autorita' destinano le risorse di cui al comma 1 ai comuni ed
alle  province  a  titolo  di  contributo  per  la  realizzazione  di
investimenti pubblici volti  al  miglioramento  ed  alla  mitigazione
ambientale connessi con la gestione dei rifiuti e  le  bonifiche  dei
siti inquinati, nel rispetto dei criteri e delle modalita'  stabilite
dalla Giunta regionale con propria deliberazione. 
  3. Dal 1°  gennaio  2014  il  contributo  sostituisce  ogni  onere,
indennizzo o compenso a carattere ambientale e territoriale a  favore
di comuni e province destinatari dei rifiuti. 
  4. Il contributo ambientale di cui  al  presente  articolo  non  si
applica agli atti e alle convenzioni aventi a  oggetto  flussi  extra
ATO gia' in essere alla data di cui al comma 3. 
  5. Fino all'approvazione dei piani di ambito, le risorse di cui  al
comma 1, sono assegnate sulla base dei flussi  autorizzati  ai  sensi
dell'art. 31, comma 6.».